Art. 32.
                       Reddito dei fabbricati



Il  reddito  dei  fabbricati  e'  quello  derivante dal possesso, a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni
o   porzioni   di   costruzioni   stabili,   di  qualsiasi  specie  e
destinazione,  esistenti  sul  suolo  o  nel  sottosuolo o assicurate
stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo.

Si  considerano  parti  integranti  dei fabbricati le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

Non  si  considerano  produttivi  di reddito i fabbricati destinati
esclusivamente  all'esercizio  del  culto  purche' compatibile con le
disposizioni  degli  articoli  8  e 19 della Costituzione, ne' quelli
esistenti nei cimiteri e loro dipendenze.