Art. 32. Reddito dei fabbricati Il reddito dei fabbricati e' quello derivante dal possesso, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze. Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, ne' quelli esistenti nei cimiteri e loro dipendenze.