Art. 32. 
                Compiti dei ricercatori universitari 
 
  I  ricercatori  universitari  contribuiscono  allo  sviluppo  della
ricerca scientifica universitaria e  assolvono  a  compiti  didattici
integrativi dei corsi di insegnamento  ufficiali.  Tra  tali  compiti
sono comprese le esercitazioni, la collaborazione  con  gli  studenti
nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla
sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed  alle  connesse
attivita' tutoriali. 
  I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per
la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.
Essi adempiono a compiti di  ricerca  scientifica  su  temi  di  loro
scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle  strutture
universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere,  oltre
ai compiti didattici, di cui al precedente comma,  cicli  di  lezioni
interne ai corsi attivati e attivita' di seminario secondo  modalita'
definite  dal  consiglio  del  corso  di  laurea  e  d'intesa  con  i
professori titolari degli insegnamenti  ufficiali.  Possono  altresi'
partecipare alle commissioni d'esame di profitto come  cultori  della
materia. 
  I consigli delle  facolta'  dalle  quali  i  ricercatori  dipendono
determinano, ogni anno accademico, gli  impegni  e  le  modalita'  di
esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. 
  Per le funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad  un  impegno
per non piu' di 250 ore annue annotare dal  ricercatore  medesimo  in
apposito registro. Il ricercatore e' inoltre tenuto ad assicurare  il
suo impegno per le attivita' collegiali negli Atenei,  ove  investito
della relativa rappresentanza. 
  Le  predette  modalita'  sono  definite,  sentito  il   ricercatore
interessato, dal consiglio del corso di laurea, per  quanto  concerne
le  attivita'  didattiche,  e,  per  quanto   concerne   la   ricerca
scientifica e l'accesso  ai  relativi  fondi,  dal  Dipartimento,  se
costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore
e' inserito per la ricerca.