ART. 32.
          (Particolari categorie di insegnanti elementari)

  Il   servizio  prestato  dagli  insegnanti  di  scuola  elementare,
nominati  in  ruolo  per  effetto  del concorso magistrale indetto ai
sensi  dell'ordinanza  ministeriale  del 20 marzo 1975, n. 68, la cui
nomina  e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale,
e'  da  considerare  a  tutti  gli effetti come servizio prestato con
incarico  a  tempo  indeterminato,  valido  ai fini dell'applicazione
dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
  Analogamente,  il  servizio  prestato  dagli  insegnanti  di scuola
materna  nominati  in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi
dell'ordinanza  ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina
e'  stata  poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da
considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a
tempo  indeterminato, valido ai fini della applicazione dell'articolo
6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
  Restano  ferme  le  nomine  in  ruolo  e  le  assegnazioni  di sede
effettuate  prima  della  data  di  entrata  in vigore della presente
legge.