ART. 32. (Particolari categorie di insegnanti elementari) Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463. Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini della applicazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463. Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge.