ART. 32.

  Il  tribunale  per  i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato di
provvedimenti  di  cui al primo comma dell'articolo precedente quando
accerta:
    a)  che  e'  stata  emanata,  in  precedenza, la dichiarazione di
idoneita' dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30;
    b)  che  il provvedimento straniero e' conforme alla legislazione
dello Stato che lo ha emesso;
    c)  che  il  provvedimento  straniero non e contrario ai principi
fondamentali  che  regolano  nello Stato il diritto di famiglia e dei
minori.
  La  dichiarazione di efficacia e' emessa in camera di consiglio con
decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione
del tribunale e' ammesso ricorso per Cassazione.