ART. 32. (Cooperanti delle organizzazioni non governative) 1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalita' della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico del Fondo speciale di cui all'articolo 14, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualita' personali necessarie, che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilita' tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10. 2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformita' nonche' la congruita' con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti. 3. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.