Art. 32.
 
                (Iscrizione all'albo in sede di prima
                      applicazione della legge)
 
  1.  L'iscrizione  all'albo,  ferme  restando le disposizioni di cui
alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, e' consentita su domanda da
presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui
all'articolo 31:
   a) ai professori ordinari, straordinari, associati e fuori ruolo e
in  quiescienza  che  insegnino  o   abbiano   insegnato   discipline
psicologiche nelle universita' italiane o in strutture di particolare
rilevanza scientifica  anche  sul  piano  internazionale  nonche'  ai
ricercatori   e   assistenti  universitari  di  ruolo  in  discipline
psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto
di  ruolo  presso una istituzione pubblica in materia psicologica per
il cui accesso sia attualmente richiesto  il  diploma  di  laurea  in
psicologia;   b) a coloro che ricoprano ao abbiano ricoperto un posto
du ruolo presso istituzioni pubbliche con  un'attivita'  di  servizio
attinente  alla  psicologia,  per  il  cui  accesso  sia richiesto il
diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero
che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
   c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in
maniera  continuativa  attivita'  di  collaborazione   o   consulenza
attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;
   d)  a  coloro  che  abbiano  operato  per  almeno  tre  anni nelle
discipline psicologiche ottenedo riconoscimenti nel campo specifico a
livello nazionale o internazionale.