Art. 32. (Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge) 1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, e' consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31: a) ai professori ordinari, straordinari, associati e fuori ruolo e in quiescienza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle universita' italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonche' ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano ao abbiano ricoperto un posto du ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attivita' di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attivita' di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private; d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenedo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.