Art. 32. 
    (Competenze delle provincie autonome di Trento e di Bolzano) 
 
  1. Per le acque appartenenti  al  demanio  idrico  delle  provincie
autonome di Trento e di  Bolzano,  restano  ferme  le  competenze  in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere
idrauliche   previste   dallo   statuto   speciale   della    Regione
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. 
  2. Per  quanto  attiene  all'Autorita'  del  bacino  dell'Adige,  i
riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali
ed ai funzionari regionali si intendono  effettuati,  per  quanto  di
competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed  ai  funzionari
delle province interessate.