(Norme-art. 32)
                               Art. 32 
                 (Ammissione al gratuito patrocinio) 
  1. Ai fini dell'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923  n.
3282,  all'ammissione  al  gratuito  patrocinio  e  alla  nomina  del
difensore  provvede  con  decreto  motivato,   prima   dell'esercizio
dell'azione  penale,  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  e,
successivamente,  il  giudice  che  procede.  Nel  caso  di   giudice
collegiale provvede il presidente.