Art. 32 (Ammissione al gratuito patrocinio) 1. Ai fini dell'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282, all'ammissione al gratuito patrocinio e alla nomina del difensore provvede con decreto motivato, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, successivamente, il giudice che procede. Nel caso di giudice collegiale provvede il presidente.