Art. 32. 
                      (Competenze dei consigli) 
1.  Il  consiglio  e'  l'organo   di   indirizzo   e   di   controllo
politico-amministrativo. 
2.  Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti   atti
fondamentali: 
a) gli statuti dell'ente e delle  aziende  speciali,  i  regolamenti,
l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,  i  piani
finanziari ed i programmi di opere pubbliche,  i  bilanci  annuali  e
pluriennali e  relative  variazioni,  i  conti  consuntivi,  i  piani
territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per  la
loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i  pareri  da  rendere
nelle dette materie; 
c) la  disciplina  dello  stato  giuridico  e  delle  assunzioni  del
personale; le piante organiche e le relative variazioni; 
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni  e  provincia,  la
costituzione e la modificazione di forme associative; 
e) l'istituzione, i  compiti  e  le  norme  sul  funzionamento  degli
organismi di decentramento e di partecipazione; 
f) l'assunzione diretta dei  pubblici  servizi,  la  costituzione  di
istituzioni e  di  aziende  speciali,  la  concessione  dei  pubblici
servizi, la partecipazione dell'ente locale a societa'  di  capitali,
l'affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione; 
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina  generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
h) gli indirizzi da osservare da  parte  delle  aziende  pubbliche  e
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 
i)  la   contrazione   dei   mutui   e   l'emissione   dei   prestiti
obbligazionari; 
l) le spese che impegnino i  bilanci  per  gli  esercizi  successivi,
escluse  quelle  relative  alle  locazioni  di   immobili   ed   alla
somministrazione  e  fornitura  di  beni  e   servizi   a   carattere
continuativo; 
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, relative  permute,  gli
appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione
e che, comunque, non rientrino  nella  ordinaria  amministrazione  di
funzioni e servizi di competenza della giunta, del  segretario  o  di
altri funzionari; 
n) la nomina, la designazione e la revoca dei  propri  rappresentanti
presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o
della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine  e
le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque  giorni
dalla elezione della  giunta  o  entro  i  termini  di  scadenza  del
precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede  ai
sensi dell'articolo 36, comma 5. 
3. Le deliberazioni in ordine  agli  argomenti  di  cui  al  presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle  variazioni
di bilancio da sottoporre  a  ratifica  del  consiglio  nei  sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza.