Art. 32. 
               (Istituzione dei provvedimenti regionali 
                 dell'Amministrazione penitenziaria) 
  1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla Tabella E  allegata  alla
presente  legge,  i  provveditorati  regionali   dell'Amministrazione
penitenziaria. 
  2.  I  provveditorati  regionali   sono   organi   decentrati   del
Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria.  Essi  operano  nel
settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi,
indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di
personale, organizzazione dei servizi e degli istituti,  detenuti  ed
internati, e nei rapporti con gli  enti  locali,  le  regioni  ed  il
Servizio   sanitario   nazionale,   nell'ambito   delle    rispettive
circoscrizioni regionali. 
  3. Ogni altra funzione amministrativa concernente  il  personale  e
gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti
al procuratore generale  della  Repubblica  e  al  procuratore  della
Repubblica, e' trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma
1.