Art. 32. 
Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto  economico
                             consolidati 
  1. Salvi gli adeguamenti necessari, la  struttura  e  il  contenuto
dello stato patrimoniale  e  del  conto  economico  consolidati  sono
quelli prescritti per i bilanci di esercizio  delle  imprese  incluse
nel consolidamento. Se questi sono  soggetti  a  discipline  diverse,
deve essere adottata quella piu' idonea a realizzare i fini  indicati
nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa. 
  2. Le voci  relative  alle  rimanenze  possono  essere  raggruppate
quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati. 
  3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate
corrispondente a partecipazioni di terzi e' iscritto in una voce  del
patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi". 
  4. La parte del risultato economico  consolidato  corrispondente  a
partecipazioni di terzi e' iscritta in  una  voce  denominata  "utile
(perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi". 
(VII Direttiva, articoli 17, 21 e 23).