Art. 32. Agevolazioni fiscali 1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per se' o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purche' dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perche' invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.