Art. 32. 
(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di 
fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio) 
  1. Oltre  alle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  30,  nei
confronti di chi riporta sentenza di condanna  definitiva  o  decreto
penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui
al comma 1 dello stesso articolo, l'autorita' amministrativa dispone: 
   a) la sospensione della licenza di porto  di  fucile  per  uso  di
caccia, per un periodo da uno a  tre  anni,  nei  casi  previsti  dal
predetto articolo 30, comma 1, lettera a), b),  d)  ed  i),  nonche',
relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g)  e
h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di  cui  all'articolo  99,
secondo comma, n. 1, del codice penale; 
   b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed
il divieto di rilascio  per  un  periodo  di  dieci  anni,  nei  casi
previsti dal predetto  articolo  30,  comma  1,  lettere  c)  ed  e),
nonche', relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma,  lettere
d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui  all'articolo
99, secondo comma, n. 1, del codice penale; 
   c) l'esclusione definitiva  della  concessione  della  licenza  di
porto di fucile per uso di caccia, nei  casi  previsti  dal  predetto
articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed  e),  limitatamente  alle
ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1,  del
codice penale; 
   d) la  chiusura  dell'esercizio  o  la  sospensione  del  relativo
provvedimento autorizzatorio per un periodo  di  un  mese,  nel  caso
previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi
di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma,  n.1,  del  codice
penale, la chiusura o la sospensione e' disposta per  un  periodo  da
due a quattro mesi. 
  2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal  questore
della provincia del luogo di residenza del contravventore, a  seguito
della comunicazione del competente  ufficio  giudiziario,  quando  e'
effettuata  l'oblazione   ovvero   quando   diviene   definitivo   il
provvedimento di condanna. 
  3. Se l'oblazione non e' ammessa, o non e'  effettuata  nei  trenta
giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore da'  notizia
delle contestazioni effettuate a norma  dell'articolo  30,  comma  1,
lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale puo' disporre
la sospensione cautelare ed il  ritiro  temporaneo  della  licenza  a
norma delle leggi di pubblica sicurezza. 
  4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si
applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza  di
porto di fucile per uso di caccia  nei  casi  indicati  dallo  stesso
articolo 31, comma 1, lettera a), nonche', laddove la violazione  sia
nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f)  e  g)
del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) e'
nuovamente commessa, la sospensione e' disposta per un periodo di tre
anni. 
  5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia di cui al comma 4 e' adottato  dal  questore  della
provincia del luogo di residenza di  chi  ha  commesso  l'infrazione,
previa  comunicazione,   da   parte   dell'autorita'   amministrativa
competente, che e' stato effettuato il pagamento  in  misura  ridotta
della sanzione pecuniaria o che non  e'  stata  proposta  opposizione
avverso l'ordinanza-ingiunzione  ovvero  che  e'  stato  definito  il
relativo giudizio. 
  6. L'organo accertatore da' notizia delle contestazioni  effettuate
a norma del comma 4 al questore, il quale puo' valutare il  fatto  ai
fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a  norma
delle leggi di pubblica sicurezza.