Art. 32.
                        Condotta delle acque
  1. Coloro che hanno diritto  di  condurre  acque  nei  fossi  delle
strade  sono  tenuti  a provvedere alla conservazione del fosso e, in
difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le  spese
necessarie  per  la manutenzione del fosso e per la riparazione degli
eventuali danni non causati da terzi.
  2. Salvo quanto e' stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto
di  attraversare  le  strade  con  corsi  o  condotte  d'acqua  hanno
l'obbligo  di  costruire  e di mantenere i ponti e le opere necessari
per il passaggio e per la condotta  delle  acque;  devono,  altresi',
eseguire  e  mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle
della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della
concessione e  per  ovviare  ai  danni  che  dalla  medesima  possono
derivare  alla  strada  stessa.  Tali  opere  devono essere costruite
secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare  allegato
all'atto  di  concessione  rilasciato  dall'ente  proprietario  della
strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
  3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in  modo
che le acque non cadano sulla sede stradale ne' comunque intersechino
questa  e  le  sue  pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al
corpo   stradale   o   pericolo   per   la   circolazione.   A   tale
regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali,
sui quali si effettua l'irrigazione.
  4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui
ai  commi  1  e  2  non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai
medesimi l'esecuzione delle opere necessarie  per  il  raggiungimento
delle finalita' di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza
vi  provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative
spese.
  5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli  obblighi  indicati
nel   comma   1,   quando   non   siano   ottemperati  spontaneamente
dall'obbligato.
  6. Chiunque viola le norme del presente articolo e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.