Art. 32.
  1. L'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 65 (Controllo del costo del lavoro). - 1.  Il  Ministero  del
tesoro,  d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  definisce  un  modello   di
rilevazione  della  consistenza  del  personale,  in  servizio  e  in
quiescenza,  e  delle  relative  spese,  ivi   compresi   gli   oneri
previdenziali  e  le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
ai bilanci. Il Ministero  del  tesoro  elabora,  altresi',  un  conto
annuale   che   evidenzi   anche  il  rapporto  tra  contribuzioni  e
prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
   2. Le amministrazioni  pubbliche  presentano,  entro  il  mese  di
maggio  di  ogni  anno,  alla  Corte  dei conti, per il tramite della
Ragioneria generale dello Stato ed inviandone  contestualmente  copia
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione pubblica, il conto annuale  delle  spese  sostenute  per  il
personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale,  con  riferimento
agli  obiettivi  che,  per  ciascuna  amministrazione, sono stabiliti
dalle leggi, dai regolamenti  e  dagli  atti  di  programmazione.  La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,
per   l'anno   successivo   a  quello  cui  il  conto  si  riferisce,
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma  11,  della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono  servizi
di   pubblica   utilita'  nonche'  gli  enti  e  le  aziende  di  cui
all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a  comunicare  alla  Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero  del  tesoro  il  costo  annuo  del  personale  comunque
utilizzato,  in conformita' alle procedure definite dal Ministero del
tesoro,  d'intesa  con  il  predetto  Dipartimento   della   funzione
pubblica.
   4.  La  Corte  dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico,  avvalendosi  di  tutti  i  dati   e   delle   informazioni
disponibili   presso   le  amministrazioni  pubbliche.  Con  apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce  altresi'  in  ordine  a  specifiche  materie,  settori  ed
interventi.
   5.  Il  Ministero  del  tesoro,  anche  su  espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive,  a  cura
dei  servizi  ispettivi  di  finanza  della Ragioneria generale dello
Stato,  coordinate  anche  con  altri  analoghi   servizi,   per   la
valutazione  e  la  verifica delle spese, con particolare riferimento
agli  oneri  dei  contratti  collettivi   nazionali   e   decentrati,
denunciando  alla  Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali
verifiche  vengono  eseguite  presso  le  amministrazioni  pubbliche,
nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento  integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi
di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le
predette  amministrazioni,  enti  e  aziende  sia  le funzioni di cui
all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti  di
cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
   6.  Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al
comma  5  puo'   partecipare   l'ispettorato   operante   presso   il
Dipartimento  della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale
di cinque ispettori di finanza,  in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo,  del  Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente
esperti in materia, in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  del
Ministero  dell'interno  e  di  altro  personale comunque in servizio
presso il Dipartimento della funzione pubblica.  L'ispettorato svolge
compiti ispettivi  vigilando  sulla  razionale  organizzazione  delle
pubbliche  amministrazioni,  l'ottimale  utilizzazione  delle risorse
umane, la  conformita'  dell'azione  amministrativa  ai  principi  di
imparzialita'  e  buon  andamento  e  l'osservanza delle disposizioni
vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti  e  dei  risultati  e
sulla verifica dei carichi di lavoro".
 
          Note all'art. 32:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  della legge n.
          468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita'  generale
          dello Stato in materia di bilancio):
             "Art. 30. - I contributi dello Stato di cui all'articolo
          3  della  legge  5  febbraio  1968,  n.  82,  e  successive
          modificazioni,  per   il   completamento   delle   cliniche
          universitarie,    ospedali   clinicizzati   o   policlinici
          universitari, possono  essere  concessi  direttamente  agli
          enti  ospedalieri  o  ai  comuni,  qualora siano gia' state
          costituite le unita' sanitarie locali, ove essi  provvedano
          o  abbiano  provveduto,  in base ad idonea convenzione, per
          conto  delle   universita',   nel   proprio   ambito   alla
          costruzione delle suddette strutture universitarie.
             La  Cassa  depositi  e  prestiti e gli altri istituti di
          credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          1037/1939  (Ordinamento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato):
             "Art.  3.  -  All'ispettorato  generale  di  finanza  e'
          affidato il compito di verificare:
              1)   che   l'effettuazione   delle   spese  proceda  in
          conformita' delle rispettive leggi e norme di attuazione  e
          nel modo piu' proficuo ai fini dello Stato;
              2)  che  le  gestioni  dei consegnatari di fondi e beni
          dello Stato siano regolarmente condotte;
              3) che, in genere,  abbiano  regolare  funzionamento  i
          servizi  che  interessano  in  qualsiasi  modo,  diretto  o
          indiretto, la finanza dello Stato.
             A  tali  effetti  l'ispettorato  generale   di   finanza
          provvede in conformita' alle disposizioni di volta in volta
          impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale
          dello Stato.
             Le  amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a
          comunicare all'ispettorato  incaricato  tutti  gli  atti  e
          documenti   che   esso   ritenga   necessari   per  i  suoi
          accertamenti.
             L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni
          del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:
              1)  ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme
          e regolare tenuta delle  scritture  contabili,  nonche'  la
          puntuale resa dei conti;
              2)  a  compiere le ispezioni amministrative e contabili
          previste da particolari ordinamenti;
              3) a curare l'esatta  ed  uniforme  interpretazione  ed
          applicazione   delle   disposizioni   della  contabiliti'a'
          generale dello Stato;
              4) ad accertare il regolare adempimento delle  funzioni
          sindacali  e di revisione presso enti, istituti o societa',
          da parte dei designati dal  Ministro  delle  finanze,  e  a
          riassumerne e coordinarne i risultati.
             Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro
          delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni
          sindacali e di revisione predette.
             I  direttori  delle  ragionerie regionali e quelli delle
          ragionerie  provinciali  dello  Stato  sono  nominati   dal
          Ministro  per  il  tesoro,  sulla  proposta  del ragioniere
          generale dello Stato".
             - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 4, della legge
          n.   93/1983 (Legge  quadro  sul  pubblico  impiego):  Alle
          dipendenze  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   e'   posto   un
          contingente  di cinque ispettori di finanza comandati dalla
          Ragioneria generale dello  Stato  e  di  cinque  funzionari
          particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero
          dell'interno,  i  quali avranno il compito di verificare la
          corretta applicazione degli  accordi  collettivi  stipulati
          presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  presso  le  regioni, le province, i comuni e gli
          altri  enti  pubblici  di  cui  alla  presente  legge.  Gli
          ispettori,  nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
          autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare  alla
          procura  generale  della  Corte  dei conti le irregolarita'
          riscontrate".