Art. 32. 
              Liste dei candidati del personale docente 
  1. Per i rappresentanti del personale docente di  ruolo  e  non  di
ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati
debbono essere distinte rispettivamente per  la  scuola  materna,  la
scuola elementare,  la  scuola  media,  gli  istituti  di  istruzione
secondaria superiore e gli istituti di  istruzione  artistica.  Sono,
pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti
al grado e ordine di scuola da rappresentare. 
  2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente  dei  licei
artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto  di  elettorato
unitamente  al  personale  docente  degli  istituti   di   istruzione
artistica. 
  3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione, i presidi  dei  licei  artistici  e  degli
istituti d'arte esercitano il diritto  di  elettorato  unitamente  al
personale direttivo degli istituti di istruzione artistica .