Articolo 32 Illuminazione: prescrizioni generali 1. Ai sensi del presente articolo, il termine "notte" indica l'intervallo fra il tramonto e l'alba, nonche' gli altri momenti in cui la visibilita' e' insufficiente, a causa per esempio di nebbia, di nevicata, di forte pioggia, o di passaggio entro una galleria. 2. Di notte: a) ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote senza carrozzetta che si trovi su di una strada deve mostrare verso l'avanti almeno due luci bianche o giallo-selettivo e verso il dietro un numero pari di luci rosse, conformemente alle prescrizioni previste per gli autoveicoli ai paragrafi 23 e 24 dell'allegato 5; le legislazioni nazionali possono, tuttavia, autorizzare delle luci di posizione arancioni verso l'avanti. Le disposizioni del presente comma si applicano ai complessi formati da un veicolo a motore e da uno o piu' rimorchi, in questo caso le luci rosse debbono trovarsi sulla parte posteriore dell'ultimo rimorchio; i rimorchi ai quali sono applicabili le disposizioni del paragrafo 30 dell'allegato 5 della presente Convenzione debbono mostrare, verso l'avanti, le due luci bianche di cui essi debbono essere muniti in virtu' delle disposizioni di detto paragrafo 30. b) Ogni veicolo o complesso di veicoli al quale non si applicano le disposizioni del comma a) del presente paragrafo e che si trovi su di una strada, deve avere almeno una luce bianca o giallo-selettivo verso l'avanti ed almeno una luce rossa verso il dietro; allorche' vi e' soltanto una luce verso l'avanti o una luce verso il dietro, tale luce deve essere posta sull'asse del veicolo o dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione; per i veicoli a trazione animale ed i carretti a mano, il dispositivo che emette tali luci puo' essere portato dal conducente o da un accompagnatore che cammina su tale lato del veicolo. 3. Le luci previste al paragrafo 2 del presente articolo debbono essere tali da segnalare chiaramente il veicolo agli altri utenti della strada; la luce anteriore e la luce posteriore non debbono essere emesse dalla stessa lampada o dallo stesso dispositivo a meno che le caratteristiche del veicolo, in particolare la sua modesta lunghezza, siano tali che questa prescrizione possa essere soddisfatta in tali condizioni. 4.a) in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i) le disposizioni di tale paragrafo 2 non si applicano ai veicoli fermi o in sosta su di una strada illuminata in modo tale che essi siano chiaramente visibili ad una distanza sufficiente; ii) i veicoli a motore che non superino 6 m (20 piedi) di lunghezza e 2 m (6 piedi e 6 pollici) di larghezza ed ai quali non sia agganciato alcun veicolo, potranno, in caso di fermata o di sosta su di una strada all'interno di un centro abitato, mostrare soltanto una luce posta sul lato del veicolo opposto al bordo della carreggiata lungo il quale il veicolo e' fermo o in sosta; tale luce sara' bianca o arancione verso l'avanti e rossa o arancione verso il dietro; iii) le disposizioni del comma b) di detto paragrafo 2 non si applicano ne' ai velocipedi a due ruote, ne' ai ciclomotori a due ruote, ne' ai motocicli a due ruote senza carrozzetta non provvisti di batteria, allorche' sono fermi o in sosta all'interno di un centro abitato sul bordo della carreggiata; b) inoltre, la legislazione nazionale puo' accordare delle deroghe alle disposizioni del presente articolo per: i) i veicoli fermi o in sosta in luoghi appositi fuori della carreggiata; ii) i veicoli fermi o in sosta in strade residenziali in cui la circolazione e' poco intensa; 5. In nessun caso, un veicolo dovra' mostrare verso l'avanti delle luci, dei dispositivi rifrangenti o dei materiali rifrangenti rossi, verso il dietro, delle luci, dei dispositivi rifrangenti o dei materiali rifrangenti bianchi o giallo-selettivo; questa disposizione non si applica ne' all'uso dei proiettori bianchi o giallo-selettive di retromarcia ne' alla rifrangenza delle cifre o delle lettere di colore chiaro delle targhe di immatricolazione posteriori, dei segni distintivi o degli altri marchi distintivi richiesti dalla legislazione nazionale, ne' alla rifrangenza del fondo chiaro di dette targhe o segni, ne' alle luci rosse girevoli o lampeggianti di determinati veicoli prioritari. 6. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella misura in cui li ritengano possibile, senza compromettere la sicurezza della circolazione, accordare nella loro legislazione nazionale delle deroghe alle disposizioni del presente articolo per: a) i veicoli a trazione animale ed i carretti a mano; b) i veicoli di forma o di natura particolare impiegati a scopi ed in condizioni particolari. 7. Nulla nella presente Convenzione potra' essere interpretato come un impedimento per la legislazione nazionale ad imporre ai gruppi di pedoni condotti da una guida o formanti un corteo, nonche' ai conducenti di animali, isolati o in greggi, o di animali da tiro, da soma o da sella, di mostrare, quando circolano sulla carreggiata nelle circostanze indicate al paragrafo 2 b) del presente articolo, un dispositivo rifrangente o una luce; la luce riflessa o emessa deve essere allora sia bianca o giallo-selettivo verso l'avanti e rossa verso il dietro, sia arancione verso ambedue le direzioni.