Art. 32 (Disciplina delle concessioni di stoccaggio) 1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformita' delle disposizioni di legge. 2. Il provvedimento indica la durata della concessione, che non puo' superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti. 3. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n.170, decorre dal 1o gennaio 1997; le aliquote sono determinate ai sensi dell'articolo 19. 4. Alle concessioni di stoccaggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6.