Art. 32. (a)
               Ricognizione delle vacanze di organico
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 32 abrogato:
  "Art.  32  (Ricognizione  delle  vacanze  di  organico).  -  1.  Le
amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'art. 1 e all'art.  4,
comma  2,  della  legge  29  dicembre  1988,  n. 554, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  la  consistenza  del  personale  come definita all'art. 31,
comma 1,  nonche'  le  conseguenti  carenze  ed  esuberi,  unitamente
all'elenco   normativo   di  tutti  i  dipendenti  appartenenti  alle
qualifiche ed ai profili professionali che presentano esuberi.
  2. I dipendenti appartenenti a qualifiche  o  professionalita'  che
presentino  esubero sono assoggettati a mobilita' con trasferimento a
domanda o d'ufficio, privilegiando  la  mobilita'  all'interno  dello
stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma
1,   comunicano   al  personale  interessato  l'appartenenza  ad  una
qualifica e ad una professionalita' che presenti esubero.
  3. Le amministrazioni pubbliche  di  cui  al  comma  1  trasmettono
altresi'  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  l'elenco  nominativo  delle   domande   di
trasferimento  presentate dal proprio personale con indicazione delle
qualifiche, della sede di servizio e delle sedi  richieste  accorpate
per provincia.
  4.  Le amministrazioni pubbliche che non provvedano gli adempimenti
di cui ai commi 1, 2  e  3  non  possono  assumere  nuovo  personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
  5. La mobilita' fra le singole regioni, i relativi enti strumentali
e  gli  enti  pubblici  non  economici da esse dipendenti, e' attuata
dalle regioni interessate nel rispetto delle disposizioni  dei  commi
1,  2  e 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e secondo
la disciplina stabilita dal successivo art. 35. Le  singole  regioni,
anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, possono
aderire  alla mobilita' di livello nazionale sulla base di preventive
intese con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento
della  funzione pubblica. Le regioni, in armonia con la disciplina di
cui al comma 1 dell'art. 35 disciplinano  la  mobilita'  del  proprio
personale,  anche  in  relazione  alla  delega  di funzioni agli enti
locali, dopo consultazione delle associazioni  regionali  degli  enti
interessati.
  6.  Fino al 31 dicembre 1994, in relazione all'attuazione dell'art.
89 dello statuto della regione  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1972, n. 670,
possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per
i ruoli locali delle amministrazioni  pubbliche  nella  provincia  di
Bolzano,  nei  limiti  delle  dotazioni  organiche di ciascun profilo
professionale.
  7. Le norme di  cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  ai
ricercatori,  tecnologi  e tecnici specializzati delle istituzioni ed
enti  di  ricerca  e  sperimentazione,  nonche'  al  personale  delle
istituzioni universitarie.
  8.  Continuano  ad  applicarsi le disposizioni dell'art. 16-bis del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68".