Art. 32 
Promozione e collocamento a distanza di  servizi  di  investimento  e
                        strumenti finanziari 
 
  1. Per  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  si  intendono  le
tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che
non comportano la presenza fisica e  simultanea  del  cliente  e  del
soggetto offerente o di un suo incaricato. 
  2. La CONSOB, sentita la  Banca  d'Italia,  puo'  disciplinare  con
regolamento, in conformita' dei principi stabiliti nell'articolo  30,
la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione  a
distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi
da  quelli  indicati  nell'articolo  100,  comma   1,   lettera   f),
individuando  anche  i  casi  in  cui  i  soggetti  abilitati  devono
avvalersi di promotori finanziari.