Art. 32 Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore eta' (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) 1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
Nota all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (per l'argomento v. nelle note all'art. 31): "Art. 2. - Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunita' di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, e' consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso".