Art. 32 Ausilio ai conducenti dei mezzi di movimentazione dei contenitori 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) la circolazione dei mezzi operativi lungo la viabilita' sia eseguita con l'ausilio di segnalatori a terra ogni qual volta il conducente del mezzo non sia in grado di controllare visivamente, in tutto o in parte, il percorso da seguire; b) il segnalatore ed i lavoratori presenti nelle aree operative indossino indumenti ad alta visibilita' con bande o bretelle rifrangenti.