Art. 32.


                             Riscossione


  1.  All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  il  comma  1  e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' degli
agenti della riscossione e' remunerata con un aggio, pari al nove per
cento  delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi
di mora e che e' a carico del debitore:
  a)  in  misura  del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in
caso  di  pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella.  In  tal  caso,  la  restante  parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore;
  b) integralmente, in caso contrario.»
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di cui
ai  commi  1  e  5-bis  possono  essere rideterminate con decreto non
regolamentare  del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite
di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in
tali   commi,   tenuto   conto   del   carico   dei  ruoli  affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;
  c) il comma 3 e' abrogato;
  d)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente: «4. L'agente della
riscossione  trattiene  l'aggio  all'atto  del  riversamento all'ente
impositore delle somme riscosse »;
  e) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente
alla  riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti
della  riscossione  nella  percentuale  stabilita  dal  decreto del 4
agosto  2000, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  ((
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201
del 29 agosto 2000»;
  e-bis)  al  comma  6, alinea, le parole: « Al concessionario » sono
sostituite  dalle  seguenti:  « All'agente della riscossione» e, alla
lettera  a),  le  parole: « il concessionario » sono sostituite dalle
seguenti: « l'agente della riscossione»;
  e-ter)  al  comma  7-bis,  le  parole:  «  al concessionario » sono
sostituite dalle seguenti: « all'agente della riscossione». ))
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
  3.  All'articolo  3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005,
n.  203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modifiche:
  a)alla  lettera  a) le parole « di pari importo» (( sono soppresse;
))
  b) le lettere c)e d) sono sostituite dalle seguenti:
  «c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non
riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite
in  venti  rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse
pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese
in  domande  di rimborso o comunicazioni di inesigibilita' presentate
prima  della  data (( di entrata )) in vigore (( della )) presente ((
disposizione  )) la restituzione dell'anticipazione e' effettuata con
una  riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e
la  data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con
il decreto di cui alla lettera a).»
  «d)  ai  fini  delle  restituzioni di cui alle lettere a)e c), sono
rimborsati  rispettivamente  in  dieci  e  venti  annualita'  di pari
entita'  i  crediti  risultanti  alla  data  del 31 dicembre 2007 dai
bilanci   delle  societa'  agenti  della  riscossione.  Il  riscontro
dell'ammontare  dei  crediti  oggetto  di restituzione e' eseguito in
occasione  del  controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
disposizioni  in  materia,  da effettuarsi a campione, sulla base dei
criteri  stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti
eventualmente  non  spettanti  e'  effettuato  mediante  riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del
diniego  del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma  10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art.
1  commi  426  e  426-bis  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311. Le
riscossioni   conseguite  dagli  agenti  della  riscossione  in  data
successiva  al  31  dicembre  2007  sono  riversate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato.  Le  somme incassate fino al 31 dicembre 2008
sono  comunque  riversate,  in  unica  soluzione, entro il 20 gennaio
2009.».
  4. soppresso
  5.  All'articolo  182-ter  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il piano di cui
all'articolo  160  il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o
anche  dilazionato,  dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e
dei  relativi  accessori,  nonche'  dei contributi amministrati dagli
enti  gestori  di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei
relativi  accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi
costituenti   risorse   proprie  dell'Unione  europea;  con  riguardo
all'imposta   sul   valore   aggiunto,  la  proposta  puo'  prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo  e'  assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento  e  le  eventuali  garanzie  non possono essere inferiori a
quelli offerti aicreditori che hanno un grado di privilegio inferiore
o  a  quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici
omogenei  a  quelli  delle  agenzie  e degli enti gestori di forme di
previdenza  e  assistenza  obbligatorie;  se  il credito tributario o
contributivo  ha natura chirografaria, il trattamento non puo' essere
differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ((
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai
quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.»; ))
  b)  al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole:
« Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, ».
  6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite
le  modalita'  di  applicazione  nonche' i criteri e le condizioni di
accettazione  da  parte  degli  enti  previdenziali degli accordi sui
crediti contributivi.
  7.  Alla  legge  27  dicembre  2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e'
inserito  il seguente: « Art.16-bis. - (Potenziamento delle procedure
di  riscossione  coattiva  in  caso  di omesso versamento delle somme
dovute  a  seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai
debitiiscritti  a  ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma
3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
  a)  il  limite  di  importo  di  cui  all'articolo 76, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
ridotto a cinquemila euro;
  b)  non  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma
2,  dello  stesso  decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973;
  c)  l'agente  della  riscossione,  una volta decorso inutilmente il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  notificazione della cartella di
pagamento,  procede  ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto
legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
  ((  1-bis.  Le  disposizioni  del  comma 1 del presente articolo si
applicano  anche  alle  definizioni effettuate ai sensi dell'articolo
9-bis».
  7-bis.  La  misura  minima  di capitale richiesto alle societa', ai
sensi  del  comma  3  dell'articolo  53  del  decreto  legislativo 15
dicembre  1997,  n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione
nell'apposito  albo  dei  soggetti  privati  abilitati  ad effettuare
attivita'  di  liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione  dei  tributi  e  di  altre  entrate delle province e dei
comuni  e'  fissata  in un importo non inferiore a 10 milioni di euro
interamente  versato.  Dal  limite  di cui al precedente periodo sono
escluse  le  societa'  a prevalente partecipazione pubblica. E' nullo
l'affidamento  di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione
di  tributi  e  di altre entrate degli enti locali a soggetti che non
possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel
suddetto  albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio
capitale  sociale.  I  soggetti  che  non  abbiano  proceduto a detto
adeguamento  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti
in   corso   e   sono   cancellati  dall'albo.  In  ogni  caso,  fino
all'adeguamento   essi  non  possono  ricevere  nuovi  affidamenti  o
partecipare a gare a tal fine indette. ))
 
          Riferimenti normativi:
             Comma 1
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17 del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante “Riordino
          del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
          della  delega  prevista  dalla  L.  28  settembre  1998, n.
          337”, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
          degli  agenti della riscossione e' remunerata con un aggio,
          pari al noveper cento delle somme iscritte a ruolo riscosse
          e  dei  relativi  interessi  di  mora e che e' a carico del
          debitore:
             a)  in  misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a
          ruolo,  in  caso  di pagamento entro il sessantesimo giorno
          dalla  notifica  della  cartella.  In tal caso, la restante
          parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
             b) integralmente, in caso contrario.
             2.  Le  percentuali  di  cui  ai commi 1 e 5-bis possono
          essere  rideterminate  con  decreto  non  regolamentare del
          Ministro  dell'Economia  e delle Finanze, nel limite di due
          punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite
          in  tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,
          dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.
             3.(Abrogato dalla presente legge).
             4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto
          del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.
             5. (Abrogato).
             5-bis.  Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
          ruolo,  l'aggio  spetta agli agenti della riscossione nella
          percentuale  stabilita  dal  decreto del 4 agosto 2000, del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
             6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle
          spese  relative alle procedure esecutive, sulla base di una
          tabella  approvata con decreto del Ministero delle finanze,
          con  il  quale  sono  altresi'  stabilite  le  modalita' di
          erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
             a)  dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
          effetto  di  provvedimenti  di  sgravio o se l'agente della
          riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita'
          di cui all'articolo 19, comma 1;
             b) del debitore, negli altri casi.
             7.  In  caso  di  delega  di  riscossione,  i  compensi,
          corrisposti   dall'ente   creditore   al   delegante,  sono
          ripartiti  in  via  convenzionale  fra  il  delegante ed il
          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
             7-bis.   In  caso  di  emanazione  di  un  provvedimento
          dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
          dovute   le   somme  iscritte  a  ruolo,  all'agente  della
          riscossione   spetta   un   compenso   per  l'attivita'  di
          esecuzione  di tale provvedimento; la misura e le modalita'
          di  erogazione  del  compenso sono stabilite con il decreto
          previsto  dal  comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute
          indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
             7-ter.  Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono  a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale
          importo  puo'  essere  aggiornato con decreto del Ministero
          delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono
          a  carico  dell'ente  creditore  le  spese vive di notifica
          della stessa cartella di pagamento.».
             Comma 3
             -  Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge
          30  settembre  2005,  n.  203,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
          “Riordino  del  servizio nazionale della riscossione,
          in   attuazione   della  delega  prevista  dalla  legge  28
          settembre  1998,  n.  3372,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             “Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  servizio
          nazionale  della  riscossione).  -  1.  A  decorrere dal 1°
          ottobre  2006,  e'  soppresso  il sistema di affidamento in
          concessione  del  servizio nazionale della riscossione e le
          funzioni   relative   alla   riscossione   nazionale   sono
          attribuite  all'Agenzia  delle  entrate,  che  le  esercita
          mediante  la societa' di cui al comma 2, sulla quale svolge
          attivita'   di   coordinamento,  attraverso  la  preventiva
          approvazione   dell'ordine  del  giorno  delle  sedute  del
          consiglio  di  amministrazione  e  delle  deliberazioni  da
          assumere nello stesso consiglio.
             2.  Per  l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
          conseguimento  dell'obiettivo  di cui al comma 1 ed al fine
          di  un  sollecito  riordino della disciplina delle funzioni
          relative  alla  riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
          contenuti  al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
          l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (I.N.P.S.)
          procedono,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore   del  presente  decreto,  alla  costituzione  della
          «Riscossione  S.p.a.»,  con  un  capitale  iniziale  di 150
          milioni   di  euro  ,  di  cui  il  51  per  cento  versato
          dall'Agenzia  delle  entrate  ed  il  49  per cento versato
          dall'INPS.
             3.  All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.
          si  procede  all'approvazione  dello statuto ed alla nomina
          delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
          e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti .
             4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi
          o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica, di
          personale  dell'Agenzia  delle  entrate  e dell'I.N.P.S. ed
          anche  attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
          sensi del comma 7:
             a)  effettua  l'attivita' di riscossione mediante ruolo,
          con  i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,
          capo  II,  e  al titolo II del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita'
          di  cui  all'articolo  4  del  decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 237;
             b) puo' effettuare:
             1)  le  attivita' di riscossione spontanea, liquidazione
          ed  accertamento  delle entrate, tributarie o patrimoniali,
          degli  enti  pubblici,  anche  territoriali,  e  delle loro
          societa'  partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad
          evidenza   pubblica;  qualora  dette  attivita'  riguardino
          entrate  delle regioni o di societa' da queste partecipate,
          possono   essere   compiute   su  richiesta  della  regione
          interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
             2)  altre  attivita',  strumentali a quelle dell'Agenzia
          delle  entrate,  anche  attraverso  la  stipula di appositi
          contratti  di  servizio  e,  a  tale  fine,  puo'  assumere
          finanziamenti  e  svolgere  operazioni finanziarie a questi
          connesse.
             5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma
          4,  lettera  a),  il  Corpo della Guardia di finanza, con i
          poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma 4, del
          decreto  legislativo  19  marzo 2001, n. 68, attua forme di
          collaborazione   con  la  Riscossione  S.p.a.,  secondo  le
          modalita'  stabilite con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sentiti  il  comandante  generale dello
          stesso  Corpo  della  Guardia  di  finanza  ed il direttore
          dell'Agenzia  delle entrate; con lo stesso decreto possono,
          altresi',  essere  stabilite  le modalita' applicative agli
          effetti  dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
          1999, n. 488.
             6.  La  Riscossione  S.p.a.  effettua  le  attivita'  di
          riscossione  senza  obbligo  di  cauzione ed e' iscritta di
          diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
          1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446.
             7.   La   Riscossione  S.p.a.,  previa  formulazione  di
          apposita  proposta diretta alle societa' concessionarie del
          servizio  nazionale  della riscossione, puo' acquistare una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali  societa'  ovvero  il  ramo d'azienda delle banche che
          hanno   operato   la  gestione  diretta  dell'attivita'  di
          riscossione,  a  condizione  che  il  cedente, a sua volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa  Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
          prezzi  di  acquisto  determina le percentuali del capitale
          sociale  della  Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste  nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
          51  per  cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
          azioni   della   Riscossione  S.p.a.  cosi'  trasferite  ai
          predetti  soci privati possono essere alienate a terzi, con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
             7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui
          al  comma  7,  primo  periodo  nonche'  delle operazioni di
          fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
          rami  d'azienda  effettuate tra agenti della riscossione, i
          privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi tipo, da chiunque
          prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
          della  societa'  incorporata, scissa, conferente o cedente,
          nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
          acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
          nella  cessione,  ovvero facenti parte del patrimonio della
          societa'  incorporata, assegnati per scissione, conferiti o
          ceduti,  conservano  la  loro  validita'  e il loro grado a
          favore  dell'acquirente ovvero della societa' incorporante,
          benficiaria,  conferitaria  o cessionaria, senza bisogno di
          alcuna  formalita'  o  annotazione, previa pubblicazione di
          apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
             7-ter.  Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
          Equitalia  S.p.a.  puo'  attribuire ai soggetti cedenti, in
          luogo   di   proprie   azioni,  obbligazioni  ovvero  altri
          strumenti finanziari.
             8.  Entro  il  31  dicembre  2010, i soci pubblici della
          Riscossione  S.p.a.  riacquistano le azioni cedute ai sensi
          del   comma  7  a  privati;  entro  lo  stesso  termine  la
          Riscossione  S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
          detenute  da privati nelle societa' da essa non interamente
          partecipate.  Dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  al
          precedente  periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
          azioni  anche  a  soci  privati, scelti in conformita' alle
          regole  di  evidenza  pubblica,  entro il limite del 49 per
          cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.
             9.  I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei
          commi  7  e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali
          individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
          procedure competitive.
             10.    A   seguito   degli   acquisti   delle   societa'
          concessionarie  previsti  dal  comma  7,  si trasferisce ai
          cedenti    l'obbligo   di   versamento   delle   somme   da
          corrispondere    a    qualunque   titolo   in   conseguenza
          dell'attivita'   di   riscossione  svolta  fino  alla  data
          dell'acquisto,  nonche'  di  quelle  dovute per l'eventuale
          adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
          e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
             11.  A  garanzia  delle obbligazioni derivanti dal comma
          10,  i  soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino
          al   31   dicembre   2010,   con   le  modalita'  stabilite
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112,  ovvero  mediante pegno su titoli di Stato o garantiti
          dallo  Stato  o  sulle  proprie  azioni  della  Riscossione
          S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
          della  garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel
          contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
             12.  Per  i  ruoli  consegnati fino al 30 settembre 2007
          alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
          del  comma  7,  le  comunicazioni  di  inesigibilita'  sono
          presentate entro il 30 settembre 2010.
             13.  Per  effetto  degli  acquisti  di  cui  al comma 7,
          relativamente a ciascuno di essi:
             a)  le  anticipazioni  nette  effettuate  a favore dello
          Stato  in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso
          sono  restituite,  in  dieci  rate  annuali, decorrenti dal
          2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
          0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere
          come  riferimento  sono  stabilite con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze;
             b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione
          relativi  alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da
          restituire  ai sensi della lettera a) assumono il valore di
          provvedimenti di rimborso definitivi;
             c)   le   anticipazioni   nette   effettuate   in  forza
          dell'obbligo  del  non  riscosso  come riscosso, riferite a
          quote  non  erariali  sono restituite in venti rate annuali
          decorrenti   dal  2008,  ad  un  tasso  di  interesse  pari
          all'euribor  diminuito  di  0,50  punti; per tali quote, se
          comprese   in   domande  di  rimborso  o  comunicazioni  di
          inesigibilita'  presentate  prima  della data di entrata in
          vigore   della   presente   disposizione   la  restituzione
          dell'anticipazione  e' effettuata con una riduzione del 10%
          del  loro  complessivo  ammontare.  La  tipologia e la data
          dell'euribor  da  assumere  come riferimento sono stabilite
          con il decreto di cui alla lettera a);
             d)  ai  fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e
          c),  sono  rimborsati  rispettivamente  in  dieci  e  venti
          annualita'  di  pari entita' i crediti risultanti alla data
          del  31  dicembre  2007  dai  bilanci delle societa' agenti
          della  riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti
          oggetto  di  restituzione  e'  eseguito  in  occasione  del
          controllo   sull'inesigibilita'  delle  quote,  secondo  le
          disposizioni  in  materia, da effettuarsi a campione, sulla
          base  dei  criteri  stabiliti da ciascun ente creditore. Il
          recupero   dei   crediti  eventualmente  non  spettanti  e'
          effettuato  mediante  riversamento all'entrata del bilancio
          dello  Stato  delle  somme dovute a seguito del diniego del
          discarico  o  del  rimborso da parte dei soggetti di cui al
          comma  10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista
          dall'art.  1  commi  426  e 426-bis della legge 30 dicembre
          2004,  n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della
          riscossione  in  data  successiva  al 31 dicembre 2007 sono
          riversate  all'entrata  del  bilancio dello Stato. Le somme
          incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
          in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.
             14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze rende
          annualmente   al   Parlamento  una  relazione  sullo  stato
          dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
          entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
          finanze    gli   elementi   acquisiti   nello   svolgimento
          dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1.
             15.  A  decorrere  dal  1°  ottobre  2006,  il Consorzio
          nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          gennaio  1988,  n.  44,  opera  in  forma  di  societa' per
          azioni..
             16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non
          partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data
          del  31  dicembre  2004  con  contratto  di  lavoro a tempo
          indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
          in  essere  alla  predetta  data  del 1° ottobre 2006, sono
          trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
          valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
          soluzione  di  continuita'  e  con garanzia della posizione
          giuridica,  economica e previdenziale maturata alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
             17.  Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la
          posizione   giuridica,   economica   e   previdenziale  del
          personale  maturata  alla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto;  a  tali  operazioni non si applicano le
          disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428.
             18.  Restano  ferme le disposizioni relative al fondo di
          previdenza  di  cui  alla  legge  2  aprile 1958, n. 377, e
          successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24
          novembre  2003,  n.  375  del  Ministro  del lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono  ammessi i soggetti
          individuati  dall'articolo  2 del citato decreto n. 375 del
          2003,  per  i  quali  la  relativa richiesta sia presentata
          entro  dieci  anni  dalla  data  di entrata in vigore dello
          stesso.  Tali  prestazioni  straordinarie  sono erogate dal
          fondo  costituito  ai sensi del decreto ministeriale n. 375
          del  2003,  per un massimo di novantasei mesi dalla data di
          accesso  alle  stesse, in favore dei predetti soggetti, che
          conseguano   la   pensione  entro  un  periodo  massimo  di
          novantasei  mesi  dalla  data di cessazione del rapporto di
          lavoro,  su  richiesta  del  datore  di  lavoro e fino alla
          maturazione  del  diritto  alla pensione di anzianita' o di
          vecchiaia.
             19.  Il  personale in servizio alla data del 31 dicembre
          2004,  con  contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle
          dipendenze  dell'associazione nazionale fra i concessionari
          del   servizio   di  riscossione  dei  tributi  ovvero  del
          consorzio  di  cui  al  comma  15  ovvero delle societa' da
          quest'ultimo  partecipate,  per  il  quale  il  rapporto di
          lavoro  e'  in essere con la predetta associazione o con il
          predetto  consorzio  alla  data  del  1° ottobre 2006 ed e'
          regolato  dal contratto collettivo nazionale di settore, e'
          trasferito,  a  decorrere  dalla stessa data del 1° ottobre
          2006,  alla  Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui
          al  citato  comma  15, senza soluzione di continuita' e con
          garanzia    della    posizione   giuridica,   economica   e
          previdenziale  maturata  alla data di entrata in vigore del
          presente decreto.
             19-bis.  Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai
          commi  16,  17  e  19  non puo' essere trasferito, senza il
          consenso  del lavoratore, in una sede territoriale posta al
          di  fuori  della provincia in cui presta servizio alla data
          di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
          si   applicano   i   miglioramenti  economici  contrattuali
          tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
          nazionale  di  categoria,  il  cui rinnovo e' in corso alla
          predetta  data,  nei  limiti  di quanto gia' concordato nel
          settore del credito.
             20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse
          da  ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore
          aggiunto, e da ogni tassa.
             21.  La  Riscossione  S.p.a. assume iniziative idonee ad
          assicurare  il  contenimento  dei  costi  dell'attivita' di
          riscossione  coattiva,  tali  da  assicurare, rispetto agli
          oneri  attualmente  iscritti nel bilancio dello Stato per i
          compensi  per  tale  attivita',  risparmi pari ad almeno 65
          milioni  di  euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per
          l'anno  2008  e  170  milioni di euro a decorrere dall'anno
          2009.
             22.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita' di riscossione
          mediante  ruolo,  la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla
          stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
             a)  per  gli  anni  2007 e 2008, secondo quanto previsto
          dall'articolo  4,  comma 118, della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
             b)   successivamente,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
             23.  Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai
          sensi   del  comma  7  restano  iscritte  all'albo  di  cui
          all'articolo  53,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre  1997,  n.  446, se nei loro riguardi permangono i
          requisiti previsti per tale iscrizione.
             23-bis.  Agli  agenti della riscossione non si applicano
          l'articolo  2,  comma  4,  del  regolamento  approvato  con
          decreto  del  Ministro  delle finanze 11 settembre 2000, n.
          289,   e  le  disposizioni  di  tale  regolamento  relative
          all'esercizio  di influenza dominante su altri agenti della
          riscossione,    nonche'    al   divieto,   per   i   legali
          rappresentanti,  gli  amministratori e i sindaci, di essere
          pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
          il secondo grado di pubblici dipendenti.
             24.  Fino  al  momento dell'eventuale cessione, totale o
          parziale,  del  proprio  capitale  sociale alla Riscossione
          S.p.a.,  ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente alla
          stessa,  le  aziende  concessionarie  possono trasferire ad
          altre  societa'  il  ramo d'azienda relativo alle attivita'
          svolte  in  regime  di  concessione  per  conto  degli enti
          locali,  nonche'  a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
          caso:
             a)  fino  al  31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
          determinazione  degli  stessi  enti,  le predette attivita'
          sono  gestite  dalle societa' cessionarie del predetto ramo
          d'azienda,  se  queste  ultime  possiedono  i requisiti per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto;
             b)  la  riscossione  coattiva delle entrate di spettanza
          dei  predetti  enti e' effettuata con la procedura indicata
          dal  regio  decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
          ruoli  consegnati  fino  alla data del trasferimento, per i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e  si procede nei
          confronti  dei  soggetti  iscritti a ruolo sulla base delle
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, applicabili alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
             25.   Fino   al   31   dicembre  2010,  in  mancanza  di
          trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
          determinazione  dell'ente  creditore,  le  attivita' di cui
          allo  stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
          o  dalle  societa'  dalla  stessa  partecipate ai sensi del
          comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
          pubblica.  Fino alla stessa data possono essere prorogati i
          contratti  in  corso  tra  gli  enti  locali  e le societa'
          iscritte  all'albo  di  cui  all'articolo  53, comma 1, del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
             25-bis.  Salvo  quanto previsto al comma 25, le societa'
          di  cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
          societa'   da  quest'ultima  partecipate  possono  svolgere
          l'attivita'   di   riscossione  delle  entrate  degli  enti
          pubblici  territoriali  soltanto  a  seguito di affidamento
          mediante  procedure  ad  evidenza pubblica e dal 1° gennaio
          2011.  Le  altre  attivita'  di cui al comma 4, lettera b),
          numero  1),  relativamente agli enti pubblici territoriali,
          possono   essere  svolte  da  Riscossione  S.p.a.  e  dalle
          societa'  da  quest'ultima  partecipate  a decorrere dal 1°
          gennaio  2011,  e  nel  rispetto  di  procedure  di gara ad
          evidenza pubblica.
             25-ter.  Se  la  titolarita'  delle  attivita' di cui al
          comma  24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle sue
          partecipate,  il  personale  delle  societa' concessionarie
          addetto  a  tali  attivita'  e'  trasferito,  con le stesse
          garanzie  previste  dai  commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti
          che esercitano le medesime attivita'.
             26.  Relativamente  alle  societa'  concessionarie delle
          quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del
          comma  7,  almeno  il 51 per cento del capitale sociale, la
          restituzione  delle anticipazioni nette effettuate in forza
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
             a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo
          anno     successivo     a    quello    di    riconoscimento
          dell'inesigibilita';
             b)  per  le  restanti  anticipazioni, nel ventesimo anno
          successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
             27.  Le  disposizioni del presente articolo, relative ai
          concessionari  del  servizio  nazionale  della riscossione,
          trovano  applicazione, se non diversamente stabilito, anche
          nei    riguardi   dei   commissari   governativi   delegati
          provvisoriamente alla riscossione.
             28.  A  decorrere  dal  1°  ottobre  2006, i riferimenti
          contenuti  in  norme  vigenti ai concessionari del servizio
          nazionale  della  riscossione  si  intendono  riferiti alla
          Riscossione   S.p.a.   ed   alle   societa'   dalla  stessa
          partecipate   ai   sensi   del  comma  7,  complessivamente
          denominate  agenti  della riscossione, anche ai fini di cui
          all'articolo  9  del  decreto-legge  28  marzo 1997, n. 79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.   140,   ed   all'articolo   23-decies,   comma  6,  del
          decreto-legge  24  dicembre  2003,  n. 355, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio 2004, n. 47; per
          l'anno   2005   nulla   e'   mutato  quanto  agli  obblighi
          conseguenti  all'applicazione  delle predette disposizioni.
          All'articolo  1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
          n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
             29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte
          I  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, la
          Riscossione  S.p.a.  e le societa' dalla stessa partecipate
          ai  sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici;
          ad  esse  si  applicano  altresi'  le disposizioni previste
          dall'articolo  66  dello  stesso decreto legislativo n. 196
          del 2003.
             29-bis.   Nel   territorio   della   Regione  siciliana,
          relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
          funzioni  di  cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle
          entrate   mediante   la  Riscossione  S.p.a.  ovvero  altra
          societa'  per  azioni  a  maggioranza  pubblica,  che,  con
          riferimento  alle  predette  entrate,  opera con i medesimi
          diritti  ed  obblighi  previsti  per  la stessa Riscossione
          S.p.a..
             30.  Entro  il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio
          di  cui  al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio
          di  cui  all'articolo  10, comma 2, lettera a), del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
             31.  Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le
          disposizioni  del  decreto  legislativo  13 aprile 1999, n.
          112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
             32.  Nei  confronti  delle  societa'  partecipate  dalla
          Riscossione  S.p.a.  ai  sensi del comma 7 non si applicano
          altresi'  le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
             33.  Ai  fini  di  cui  al comma 1, si applicano, per il
          passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
          dagli  articoli  14  e 16 del decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112.
             34.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente   decreto,  cessano  di  trovare  applicazione  le
          disposizioni  di  cui all'articolo 29, comma 1, del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
             35.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 13, lettera
          c),  restano  ferme  le convenzioni gia' stipulate ai sensi
          dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112,  e  dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre
          2000, n. 342.
             35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della
          riscossione  non  possono svolgere attivita' finalizzate al
          recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli
          relativi  a  sanzioni  amministrative  per  violazioni  del
          codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, per i quali, alla data dell'acquisizione di
          cui  al  comma  7,  la  cartella di pagamento non era stata
          notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
             36.  Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
             a) nell'articolo 18:
             1)   al   comma  1,  le  parole  da:  «agli  uffici»  a:
          «telematica»    sono    sostituite   dalle   seguenti:   «,
          gratuitamente  ed  anche  in via telematica, a tutti i dati
          rilevanti   a  tali  fini,  anche  se  detenuti  da  uffici
          pubblici»;
             2)  al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite
          le seguenti: «di natura non regolamentare»;
             3)  dopo  il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
          «3-bis.  I  concessionari  possono procedere al trattamento
          dei  dati  acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere
          l'informativa   di   cui   all'articolo   13   del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
             b)  nell'articolo  19,  comma 2, lettera d-bis), dopo la
          parola:  «segnalazioni»,  sono  inserite  le  seguenti: «di
          azioni esecutive e cautelari»;
             c)  nell'articolo  20,  dopo  il comma 1, e' inserito il
          seguente:  «1-bis.  Il  controllo  di  cui  al  comma  1 e'
          effettuato  a campione, sulla base dei criteri stabiliti da
          ciascun ente creditore.»;
             c-bis)  all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito il
          seguente:
             «1-bis.   All'indizione   degli   esami  per  conseguire
          l'abilitazione  all'esercizio  delle  funzioni di ufficiale
          della   riscossione  si  procede  senza  cadenze  temporali
          predeterminate,   sulla   base  di  una  valutazione  delle
          effettive  esigenze del sistema di riscossione coattiva dei
          crediti pubblici» ;
             d) nell'articolo 59:
             1) e' abrogato il comma 4-bis;
             2)   il  comma  4-quater  e'  sostituito  dal  seguente:
          «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la
          comunicazione  di  inesigibilita'  di  cui all'articolo 19,
          comma  2,  lettera  c),  e'  presentata  entro il 30 giugno
          2006.»;
             3)  al  comma  4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».
             37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) nel comma 118:
             1)  le  parole:  «Nell'anno  2004» sono sostituite dalle
          seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
             2)   dopo  le  parole:  «un  importo»,  e'  inserita  la
          seguente: «annuo»;
             b)  nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita dalle
          seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
             38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
             a)  nel  comma  426,  secondo  periodo,  le  parole: «20
          novembre  2004»  sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
          2005»;
             b) nel comma 426-bis:
             1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
             2)  le  parole:  «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle
          seguenti: «30 settembre 2006»;
             3)  le  parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle
          seguenti: «1° ottobre 2006»;
             c)  dopo  il  comma  426-bis  e'  inserito  il seguente:
          «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano,
          nella  misura  del  cinquanta  per  cento,  ai  fini  della
          determinazione  del reddito delle societa' che provvedono a
          tale versamento.»;
             d)   nel  comma  427,  le  parole:  «31  dicembre»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
             39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno
          2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio  2005,  n.  156, le parole: «30 settembre 2005» sono
          sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
             40.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre   1973,   n.  602,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
             a)  dopo  l'articolo  47, e' inserito il seguente: «Art.
          47-bis  (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta
          di  registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1.
          I  competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano
          gratuitamente  ai  concessionari  le  visure  ipotecarie  e
          catastali  relative  agli  immobili dei debitori iscritti a
          ruolo   e  dei  coobbligati  e  svolgono  gratuitamente  le
          attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
             2.   Ai   trasferimenti  coattivi  di  beni  mobili  non
          registrati,  la  cui  vendita  e' curata dai concessionari,
          l'imposta  di  registro  si  applica  nella misura fissa di
          dieci euro.»;
             b)  dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente: «72-bis
          (Espropriazione  del  quinto  dello  stipendio  e  di altri
          emolumenti  connessi  ai  rapporti di lavoro). 1. L'atto di
          pignoramento  del quinto dello stipendio contiene, in luogo
          della  citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n.
          4),  del  codice di procedura civile, l'ordine al datore di
          lavoro  di  pagare  direttamente  al concessionario, fino a
          concorrenza  del  credito  per  il quale si procede e fermo
          restando  quanto  previsto dall'articolo 545, commi quarto,
          quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:
             a)  nel  termine  di  quindici giorni dalla notifica del
          predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
          i  quali,  sia  maturato,  anteriormente  alla data di tale
          notifica, il diritto alla percezione;
             b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da
          corrispondere   e   delle  somme  dovute  a  seguito  della
          cessazione del rapporto di lavoro.»;
             «b-bis)  all'articolo  76,  comma  1,  le  parole:  «tre
          milioni  di  lire«sono sostituite dalle seguenti: «ottomila
          euro»;
             b-ter) all'articolo 85:
             1)   al   comma   2,   secondo   periodo,   le   parole:
          «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
          «del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione»;
             2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale
          conguaglio»  sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di
          assegnazione».
             41.  Le  disposizioni  dell'articolo  86 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
          interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
          previsto  dal  comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo'
          essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
          rispetto  delle  disposizioni,  relative  alle modalita' di
          iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
          contenute  nel  D.M.  7 settembre 1998, n. 503 del Ministro
          delle finanze.
             41-bis.  All'articolo  7,  comma 3, della legge 9 luglio
          1990,  n.  187,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «E'   comunque   gratuita,  anche  se  effettuata  mediante
          supporto  informatico  o  tramite  collegamento telematico,
          qualunque  fornitura  di  dati  agli organi costituzionali,
          agli  organi  giurisdizionali,  di polizia e militari, alle
          amministrazioni  centrali  e periferiche dello Stato e alle
          agenzie  fiscali,  nonche',  limitatamente  ai  casi in cui
          l'erogazione  si renda necessaria ai fini dello svolgimento
          dell'attivita'  affidata  in  concessione, ai concessionari
          del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
          non  e'  dovuto  all'Automobile  Club  d'Italia (ACI) alcun
          rimborso   dei   costi   sostenuti   per   il  collegamento
          telematico».
             42.  All'articolo  39,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo
          le  parole:  «rivenditori  di  generi  di  monopolio,» sono
          inserite le seguenti: «nonche' presso».
             42-bis.   Con   regolamento   del   direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato sono
          stabiliti  le  condizioni  ed  i  termini  per  la  diretta
          assegnazione  di  una  rivendita  di generi di monopolio ai
          titolari  di  ricevitoria  del  lotto  non  abbinata ad una
          rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
          attivazioni  di  ricevitorie  del lotto presso rivendite di
          generi  di  monopolio o trasferimenti di sede delle stesse,
          si  trovino  a  distanza  inferiore  ai  200 metri da altra
          ricevitoria,  o comunque quando, a seguito dell'ampliamento
          della  rete  di  raccolta, sia intervenuto un significativo
          mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
          una  concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La
          possibilita'   di   assegnazione  e'  estesa,  qualora  non
          esercitata  dal titolare della ricevitoria, in subordine ai
          coadiutori  od  ai  parenti  entro  il quarto grado od agli
          affini  entro  il  terzo  grado.  Per  l'istituzione  delle
          rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
          i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
             42-ter.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  69,
          quinto  comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
          si    interpretano    nel    senso   che,   successivamente
          all'istituzione     delle    agenzie    fiscali    previste
          dall'articolo  57,  comma  1,  del  decreto  legislativo 30
          luglio  1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo
          69,  quinto  comma,  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440,  puo'  essere  esercitato  anche  da  tali  agenzie e
          dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio .
             42-quater.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
          3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, devono
          intendersi  nel  senso  che  non  sono  dovuti gli oneri di
          riscossione.
             42-quinquies.  All'articolo  13, comma 1, primo periodo,
          della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  le parole: «31
          dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          2008».
             42-sexies.  Al  fine  di  rendere piu' efficienti per la
          finanza  pubblica  le  operazioni  di  cartolarizzazione di
          crediti  contributivi,  nonche'  in funzione di una riforma
          organica  della contribuzione previdenziale in agricoltura,
          le  disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai
          crediti previdenziali agricoli.”.
             Comma 5.
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 182-ter del regio
          decreto  16 marzo 1942, n. 267, come modificato (Disciplina
          del      fallimento,     del     concordato     preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta   amministrativa),   cosi'   come  modificato  dalla
          presente legge:
             “182-ter.  (Transazione fiscale) - Con il piano di
          cui   all'articolo   160   il  debitore  puo'  proporre  il
          pagamento,   parziale  o  anche  dilazionato,  dei  tributi
          amministrati   dalle   agenzie   fiscali   e  dei  relativi
          accessori,  nonche'  dei contributi amministrati dagli enti
          gestori  di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e
          dei  relativi accessori, limitatamente alla quota di debito
          avente  natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
          ad   eccezione  dei  tributi  costituenti  risorse  proprie
          dell'Unione  europea;  con  riguardo all'imposta sul valore
          aggiunto,  la  proposta  puo'  prevedere  esclusivamente la
          dilazione   del  pagamento.  Se  il  credito  tributario  o
          contributivo  e' assistito da privilegio, la percentuale, i
          tempi  di  pagamento  e  le  eventuali garanzie non possono
          essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un
          grado  di  privilegio  inferiore  o  a quelli che hanno una
          posizione  giuridica  ed  interessi  economici  omogenei  a
          quelli  delle  agenzie  e  degli  enti  gestori di forme di
          previdenza   e   assistenza  obbligatorie;  se  il  credito
          tributario  o  contributivo  ha  natura  chirografaria,  il
          trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello
          degli  altri  creditori  chirografari  ovvero,  nel caso di
          suddivisione  in classi, dei creditori rispetto ai quali e'
          previsto un trattamento piu' favorevole.
             Ai  fini della proposta di accordo sui crediti di natura
          fiscale,    copia    della   domanda   e   della   relativa
          documentazione,   contestualmente  al  deposito  presso  il
          tribunale,    deve    essere   presentata   al   competente
          concessionario  del servizio nazionale della riscossione ed
          all'ufficio  competente  sulla  base  dell'ultimo domicilio
          fiscale   del   debitore,   unitamente   alla  copia  delle
          dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito
          dei   controlli   automatici  nonche'  delle  dichiarazioni
          integrative   relative   al   periodo  sino  alla  data  di
          presentazione  della  domanda,  al  fine  di  consentire il
          consolidamento  del  debito fiscale. Il concessionario, non
          oltre  trenta  giorni  dalla data della presentazione, deve
          trasmettere   al  debitore  una  certificazione  attestante
          l'entita'  del  debito  iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
          L'ufficio,   nello  stesso  termine,  deve  procedere  alla
          liquidazione  dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed
          alla   notifica   dei  relativi  avvisi  di  irregolarita',
          unitamente  ad  una certificazione attestante l'entita' del
          debito  derivante  da  atti  di  accertamento ancorche' non
          definitivi,  per  la parte non iscritta a ruolo, nonche' da
          ruoli  vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.
          Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia
          dell'avviso  di irregolarita' e delle certificazioni devono
          essere   trasmessi   al   Commissario  giudiziale  per  gli
          adempimenti  previsti  dall'articolo  171,  primo  comma, e
          dall'articolo   172.   In   particolare,   per   i  tributi
          amministrati    dall'agenzia    delle   dogane,   l'ufficio
          competente  a  ricevere copia della domanda con la relativa
          documentazione   prevista   al  primo  periodo,  nonche'  a
          rilasciare  la  certificazione  di cui al terzo periodo, si
          identifica  con l'ufficio che ha notificato al debitore gli
          atti di accertamento.
             Relativamente  ai  tributi  non iscritti a ruolo, ovvero
          non   ancora  consegnati  al  concessionario  del  servizio
          nazionale  della  riscossione  alla  data  di presentazione
          della  domanda,  l'adesione  o  il diniego alla proposta di
          concordato    e'   approvato   con   atto   del   direttore
          dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
          regionale,  ed  e'  espresso  mediante  voto  favorevole  o
          contrario  in  sede  di  adunanza dei creditori, ovvero nei
          modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
             Relativamente   ai  tributi  iscritti  a  ruolo  e  gia'
          consegnati  al  concessionario del servizio nazionale della
          riscossione  alla  data  di  presentazione  della  domanda,
          quest'ultimo  provvede  ad  esprimere  il  voto  in sede di
          adunanza   dei  creditori,  su  indicazione  del  direttore
          dell'ufficio,   previo  conforme  parere  della  competente
          direzione regionale.
             La  chiusura  della  procedura  di  concordato  ai sensi
          dell'articolo  181,  determina  la cessazione della materia
          del  contendere  nelle  liti aventi ad oggetto i tributi di
          cui al primo comma.
             Il  debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
          comma  anche  nell'ambito delle trattative che precedono la
          stipula    dell'accordo    di   ristrutturazione   di   cui
          all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale e'
          depositata  presso  gli  uffici indicati nel secondo comma,
          che  procedono  alla  trasmissione  e alla liquidazione ivi
          previste.  Nei  successivi  trenta  giorni  l'assenso  alla
          proposta   di  transazione  e'  espresso  relativamente  ai
          tributi  non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati
          al  concessionario del servizio nazionale della riscossione
          alla  data  di  presentazione  della  domanda, con atto del
          direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente
          direzione  regionale, e relativamente ai tributi iscritti a
          ruolo  e  gia'  consegnati  al  concessionario del servizio
          nazionale  della  riscossione  alla  data  di presentazione
          della  domanda,  con atto del concessionario su indicazione
          del  direttore  dell'ufficio,  previo conforme parere della
          competente  direzione  generale.  L'assenso  cosi' espresso
          equivale      a      sottoscrizione     dell'accordo     di
          ristrutturazione.”.
             Comma 7.
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 16-bis della legge
          27  dicembre  2002, n. 289, (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2003),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
             “Art.  16-bis. (Potenziamento  delle  procedure di
          riscossione  coattiva  in  caso  di omesso versamento delle
          somme  dovute  a  seguito delle definizioni agevolate) - 1.
          Con  riferimento  ai  debitiiscritti a ruolo ai sensi degli
          articoli  7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5,
          e 16, comma 2, della presente legge:
             a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro;
             b)  non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          77,  comma  2,  dello  stesso  decreto del Presidente della
          Repubblica n. 602 del 1973;
             c)   l'agente   della  riscossione,  una  volta  decorso
          inutilmente   il   termine   di   sessanta   giorni   dalla
          notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi
          dell'articolo  35,  comma  25,  del  decreto legge 4 luglio
          2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          agosto 2006, n. 248.
             1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo
          si  applicano  anche  alle  definizioni effettuate ai sensi
          dell'articolo 9-bis.”.
             Comma 7-bis.
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 53 del
          citato decreto legislativo n. 466 del 1997, n. 446, recante
          “Istituzione  dell'imposta  regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali”:
             “Art.  53.  (Albo per l'accertamento e riscossione
          delle  entrate  degli enti locali) - 1. Presso il Ministero
          delle  finanze  e'  istituito  l'albo  dei soggetti privati
          abilitati  ad  effettuare  attivita'  di  liquidazione e di
          accertamento  dei  tributi  e  quelle  di  riscossione  dei
          tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
             2.  L'esame  delle  domande  di iscrizione, la revisione
          periodica,  la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita  commissione  in  cui  sia  prevista  una adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
             3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto
          1988, n. 400 , tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
          di  tutela  del  pubblico  interesse, sentita la conferenza
          Stato-citta',  sono  definiti  le condizioni ed i requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso  di  adeguati  requisiti  tecnici e finanziari, la
          sussistenza  di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
          cause  di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti, ed
          emanate   disposizioni  in  ordine  alla  composizione,  al
          funzionamento  e alla durata in carica dei componenti della
          commissione  di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
          modalita'  per  l'iscrizione  e la verifica dei presupposti
          per  la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
          casi  di  revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione  di  tributi e altre entrate degli enti locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a   due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e  ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
             4.  Sono  abrogati gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 15
          novembre  1993,  n.  507  ,  concernenti  la  gestione  del
          servizio   di   accertamento   e  riscossione  dell'imposta
          comunale sulla pubblicita'.”.