(( Art. 32-bis


       Semplificazione delle modalita' di riscossione coattiva


  1.  L'iscrizione  a  ruolo  delle  somme determinate ai sensi delle
disposizioni  di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
che  risultano  dovute  a  titolo  di  contributi e premi, nonche' di
interessi  e  di  sanzioni  per  ritardato  o  omesso  versamento  e'
effettuata  direttamente  dall'Agenzia  delle entrate, fatte salve le
vigenti disposizioni in materia di contenzioso.
  2.   La   societa'   di  riscossione  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005, n. 248, e successive
modificazioni,  provvede  a  riversare  le  somme  riscosse agli enti
previdenziali   creditori  ai  sensi  dell'articolo  22  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo si applicano con
riferimento  ai  contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni
relative  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2006 e
successivi. ))
 
          Riferimenti normativi:
             Comma 1:
             -  Il  citato  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n.
          462,   reca   “Unificazione   ai   fini   fiscali   e
          contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e
          accertamento,  a  norma dell'articolo 3, comma 134, lettera
          b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
             Comma 2:
             -   Il   testo   vigente   dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge  n.  203  del 2005 e' riportato nelle note al
          comma 3 dell'articolo 32 della presente legge.
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 22 del
          citato decreto legislativo n. 112 del 1999:
             “Art.  22  (Termini  di  riversamento  delle somme
          riscosse) - 1. Il concessionario riversa all'ente creditore
          le  somme  riscosse  entro il decimo giorno successivo alla
          riscossione.  Per  le  somme riscosse attraverso le agenzie
          postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal
          giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze,
          di  concerto  con  il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica. Per gli enti diversi dallo
          Stato  e da quelli previdenziali il termine di riversamento
          decorre  dal  giorno successivo allo scadere di ogni decade
          di ciascun mese.
             1-bis.  In  caso di versamento di somme eccedenti almeno
          cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
          dall'agente  della  riscossione,  quest'ultimo  ne offre la
          restituzione    all'avente   diritto   notificandogli   una
          comunicazione     delle     modalita'    di    restituzione
          dell'eccedenza.  Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
          che  l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione,
          ovvero,  per  le  eccedenze  inferiori  a  cinquanta  euro,
          decorsi  tre  mesi dalla data del pagamento, l'agente della
          riscossione  riversa  le somme eccedenti all'ente creditore
          ovvero,  se  tale  ente  non e' identificato ne' facilmente
          identificabile,  all'entrata  del  bilancio dello Stato, ad
          esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
          ad  apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e'
          effettuato  il  giorno  20 dei mesi di giugno e dicembre di
          ciascun anno.
             1-ter.  La  restituzione  ovvero  il  riversamento  sono
          effettuati   al   netto   dell'importo   delle   spese   di
          notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma
          7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
          rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
             1-quater.  Resta  fermo  il  diritto  di chiedere, entro
          l'ordinario  termine di prescrizione, la restituzione delle
          somme  eccedenti  di  cui al comma 1-bis all'ente creditore
          ovvero  allo  Stato.  In  caso  di richiesta allo Stato, le
          somme  occorrenti  per la restituzione sono prelevate dalla
          contabilita'  speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          ad   apposito   capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
             2.  Per  le somme versate con mezzi diversi dal contante
          la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
          e'  determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
             3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto
          1996,  n.  437 , convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.”.