(( Art. 32-ter


Estensione  del  sistema  di  versamento «F24 enti pubblici» ad altre
tipologie   di   tributi,   nonche'  ai  contributi  assistenziali  e
                previdenziali e ai premi assicurativi

  1.  Gli  enti  e  gli  organismi pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate   alla   legge   29  ottobre  1984,  n.  720,  e  successive
modificazioni, nonche' le amministrazioni centrali dello Stato di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
5  ottobre  2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre  2007,  che  per  il  versamento dell'imposta regionale sulle
attivita'   produttive  e  delle  ritenute  operate  alla  fonte  per
l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali
si  avvalgono  del  modello  «  F24  enti  pubblici  », approvato con
provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate 8 novembre
2007,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  246 alla Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello «
F24  enti  pubblici  » per il pagamento di tutti i tributi erariali e
dei  contributi  e  premi  dovuti  ai  diversi  enti  previdenziali e
assicurativi.
  2.   Le   modalita'   di   attuazione,   anche  progressive,  delle
disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
   a)  con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per
i tributi erariali;
   b)  con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanare  di concerto con gli altri Ministri competenti,
per i contributi e i premi.
  3.  Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso dell'anno 2008 mediante il
modello   «F24   enti  pubblici»,  approvato  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27
novembre  2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A
e  B  allegate  alla  legge  29  ottobre  1984,  n. 720, e successive
modificazioni,  nonche'  dalle  amministrazioni centrali dello Stato,
non  si  applicano  le  sanzioni previste all'articolo 13 del decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n. 471, e successive modificazioni,
qualora  il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque
entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita. ))
 
          Riferimenti normativi:
             Comma 1:
             -  La  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e successive
          modificazioni,   reca  “Istituzione  del  sistema  di
          tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”.
             Comma 3:
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 13 del
          decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471 e successive
          modificazioni,   recante   “Riforma   delle  sanzioni
          tributarie  non  penali  in  materia di imposte dirette, di
          imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a
          norma  dell'articolo  3, comma 133, lettera q), della legge
          23 dicembre 1996, n. 662.”:
             “Art.   13   (Ritardati   od   omessi   versamenti
          diretti.) -  1.  Chi  non esegue, in tutto o in parte, alle
          prescritte  scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti
          periodici,   il   versamento   di   conguaglio  o  a  saldo
          dell'imposta  risultante  dalla  dichiarazione, detratto in
          questi  casi  l'ammontare  dei  versamenti  periodici  e in
          acconto,  ancorche'  non effettuati, e' soggetto a sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali  o di calcolo rilevati in sede di controllo della
          dichiarazione  annuale,  risulti una maggiore imposta o una
          minore  eccedenza  detraibile. Per i versamenti riguardanti
          crediti  assistiti integralmente da forme di garanzia reale
          o   personale   previste   dalla   legge   o   riconosciute
          dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
          non  superiore  a  quindici  giorni,  la sanzione di cui al
          primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
          comma   1  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  472,  e'  ulteriormente  ridotta ad un
          importo  pari  ad  un  quindicesimo  per  ciascun giorno di
          ritardo  (37).  Identica  sanzione  si  applica nei casi di
          liquidazione  della maggior imposta ai sensi degli articoli
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 .
             2.  Fuori  dei  casi  di  tributi  iscritti  a ruolo, la
          sanzione  prevista  al  comma 1 si applica altresi' in ogni
          ipotesi  di  mancato  pagamento  di un tributo o di una sua
          frazione nel termine previsto.
             3.  Le  sanzioni  previste  nel presente articolo non si
          applicano  quando  i  versamenti sono stati tempestivamente
          eseguiti  ad  ufficio  o  concessionario  diverso da quello
          competente.”.