Art. 32 
 
     Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, 
                       liquidazione dei danni 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle
tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o
equivalenti, (( o ulteriori dispositivi, individuati con decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  i  costi   di   installazione,
disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita'  sono  a
carico  delle  compagnie  che   praticano   inoltre   una   riduzione
significativa rispetto alle tariffe  stabilite  ai  sensi  del  primo
periodo, all'atto della stipulazione del  contratto  o  in  occasione
delle scadenze successive a condizione  che  risultino  rispettati  i
parametri stabiliti dal contratto». )) 
  (( 1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione  dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di raccolta, gestione e utilizzo, in  particolare  ai  fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita'  in  occasione
dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui  al
comma 1, nonche' le modalita' per assicurare l'interoperabilita'  dei
meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da
parte dell'assicurato di un contratto di  assicurazione  con  impresa
diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo. 
  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per  la
protezione dei dati personali, e' definito uno  standard  tecnologico
comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo
dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al  comma  1,  al
quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro  due  anni
dalla sua emanazione. )) 
  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma
1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni
contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono
comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi  dei  commi  1  e
1-bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1,
e' effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle  banche
dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di  cui
all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere»  sono
sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4 e' sostituito dal
seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto  della
stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo  al  quale  si
riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente   dall'impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di  cui  al
comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135». 
  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con
soli danni a cose,  la  richiesta  di  risarcimento  ((  deve  recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono
disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per  l'ispezione
diretta ad accertare l'entita' del danno. ))  Entro  sessanta  giorni
dalla ricezione di tale documentazione,  l'impresa  di  assicurazione
formula  al  danneggiato  congrua   e   motivata   offerta   per   il
risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per  i  quali
non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto
a trenta quando il modulo di  denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo' procedere alla
riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare  del  termine
indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque
completate  le  operazioni  di  accertamento  del  danno   da   parte
dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il  completamento  delle   medesime
operazioni, nel caso in  cui  esse  si  siano  concluse  prima  della
scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non  siano
state messe a disposizione per l'ispezione nei termini  previsti  dal
presente articolo, ovvero siano state riparate  prima  dell'ispezione
stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera'  le
proprie valutazioni sull'entita' del danno solo previa  presentazione
di fattura che attesti gli interventi  riparativi  effettuati.  Resta
comunque fermo  il  diritto  dell'assicurato  al  risarcimento  anche
qualora ritenga di non procedere alla riparazione»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni
fraudolenti,   ((   l'impresa   di   assicurazione   provvede    alla
consultazione della banca dati sinistri di  cui  all'articolo  135  e
qualora )) dal  risultato  della  consultazione,  avuto  riguardo  al
codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli  danneggiati,
emergano almeno due  parametri  di  significativita',  come  definiti
dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827  del  25  agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  209  del  7  settembre
2010, l'impresa puo' decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e  2
del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando
tale   decisione   con   la   necessita'   di   condurre    ulteriori
approfondimenti in relazione al sinistro. La  relativa  comunicazione
e' trasmessa dall'impresa al danneggiato e  all'ISVAP,  al  quale  e'
anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte  sul
sinistro. Entro trenta  giorni  dalla  comunicazione  della  predetta
decisione,  l'impresa  deve  comunicare   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive in merito alla richiesta  di  risarcimento.
All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo  periodo,
l'impresa puo' non formulare offerta di risarcimento, qualora,  entro
il termine di cui al terzo periodo, presenti querela,  nelle  ipotesi
in cui e' prevista, informandone contestualmente  l'assicurato  nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive. 
  Restano  salvi  i  diritti   del   danneggiato   in   merito   alla
proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il
caso di presentazione di querela o denuncia»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in
pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto
stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti
strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei
termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte
dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi». 
  (( 3-bis. All'articolo 135 del codice delle  assicurazioni  private
di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica, dopo  le  parole:  «Banca  dati  sinistri»  sono
aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe
danneggiati»; 
    b) al comma 1, le parole: «e' istituita»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  due  banche  dati  denominate  "anagrafe
testimoni" e "anagrafe danneggiati"»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  Le  procedure  di  organizzazione  e  di  funzionamento,  le
modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma
1,  da  parte   delle   pubbliche   amministrazioni,   dell'autorita'
giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e
di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di consultazione delle banche
dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di  liquidazione
dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti  il
Ministero dello sviluppo economico e il  Ministero  dell'interno,  e,
per i profili  di  tutela  della  riservatezza,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali». 
    3-ter.  Al  comma  2   dell'articolo   139   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  ogni
caso, le lesioni di lieve entita',  che  non  siano  suscettibili  di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo  a
risarcimento per danno biologico permanente». 
    3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve  entita'  di
cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo  a
seguito di riscontro medico  legale  da  cui  risulti  visivamente  o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. 
    3-quinquies. Per le  classi  di  massimo  sconto,  a  parita'  di
condizioni soggettive  ed  oggettive,  ciascuna  delle  compagnie  di
assicurazione deve praticare identiche offerte. ))