Art. 32 
 
 
                     Funzionamento dei consigli 
                     dell'ordine per commissioni 
 
  1. I consigli dell'ordine composti da nove o  piu'  membri  possono
svolgere la propria attivita' mediante commissioni di lavoro composte
da almeno tre membri,  che  devono  essere  tutti  presenti  ad  ogni
riunione per la validita' delle deliberazioni. 
  2.  Il  funzionamento  delle  commissioni   e'   disciplinato   con
regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera  b).
Il regolamento puo' prevedere  che  i  componenti  delle  commissioni
possano essere scelti, eccettuate  le  materie  deontologiche  o  che
trattino dati riservati, anche tra gli  avvocati  iscritti  all'albo,
anche se non consiglieri dell'ordine.