Art. 32 
 
    (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro) 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione  e  il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando  un  unico  documento  di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate  per  eliminare
o, ove  cio'  non  e'  possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
interferenze  ovvero  individuando,  limitatamente  ai   settori   di
attivita' a basso rischio  infortunistico  di  cui  all'articolo  29,
comma 6-ter, con  riferimento  all'attivita'  del  datore  di  lavoro
committente,  un  proprio  incaricato,  in  possesso  di  formazione,
esperienza  e  competenza  professionali,  tipiche  di  un  preposto,
nonche'  di  periodico  aggiornamento   e   di   conoscenza   diretta
dell'ambiente di lavoro, per  sovrintendere  a  tali  cooperazione  e
coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al
contratto di appalto o di opera e deve essere  adeguato  in  funzione
dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  Dell'individuazione
dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve
essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o  di  opera.
Le disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  ai  rischi
specifici propri dell'attivita'  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione  del  codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale  documento
e' redatto, ai fini  dell'affidamento  del  contratto,  dal  soggetto
titolare del potere decisionale e di  spesa  relativo  alla  gestione
dello specifico appalto. 
  3-bis. Ferme restando le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
l'obbligo di cui al comma 3 non  si  applica  ai  servizi  di  natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali  o  attrezzature,  ai
lavori  o  servizi  la  cui  durata  non  e'   superiore   ai   dieci
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti  dalla
presenza di agenti  cancerogeni,  biologici,  atmosfere  esplosive  o
dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini
del presente comma, per uomini-giorno si intende  l'entita'  presunta
dei lavori, servizi  e  forniture  rappresentata  dalla  somma  delle
giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o
forniture considerata con riferimento all'arco temporale di  un  anno
dall'inizio dei lavori.»; 
  b) all'articolo 29: 
  1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando
quanto previsto al comma 6-ter,»; 
  2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: 
  «6-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare, sentita la  Commissione  consultiva  permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro  e  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di
attivita' a basso rischio infortunistico, sulla  base  di  criteri  e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici  di  settore
dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca  in  allegato  il
modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di
lavoro delle aziende che operano nei settori  di  attivita'  a  basso
rischio  infortunistico  possono  attestare  di  aver  effettuato  la
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta  ferma
la facolta' delle aziende di utilizzare le  procedure  standardizzate
previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26. 
  6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma  6-ter  per  le  aziende  di  cui  al  medesimo  comma  trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»; 
  c) all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal
presente  decreto  legislativo,  in  cui  i  contenuti  dei  percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte,  a  quelli  previsti
per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e  protezione,
e' riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti  della
formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»; 
  d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
  «14-bis. In tutti i casi di formazione ed  aggiornamento,  previsti
dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti,  lavoratori
e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui  i  contenuti
dei percorsi formativi si sovrappongano, in  tutto  o  in  parte,  e'
riconosciuto il credito formativo per la durata  e  per  i  contenuti
della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»; 
  e) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 67. -  (Notifiche  all'organo  di  vigilanza  competente  per
territorio). - 1. In  caso  di  costruzione  e  di  realizzazione  di
edifici o locali da adibire a lavorazioni  industriali,  nonche'  nei
casi di ampliamenti e di  ristrutturazioni  di  quelli  esistenti,  i
relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto  della  normativa
di  settore  e  devono  essere  comunicati  all'organo  di  vigilanza
competente per territorio i seguenti elementi informativi: 
  a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni  e  delle  principali
modalita' di esecuzione delle stesse; 
  b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. 
  2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma  1
nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni  o  delle  attestazioni
presentate allo sportello unico per le attivita'  produttive  con  le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono  individuate,  secondo
criteri di semplicita' e  di  comprensibilita',  le  informazioni  da
trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare  per  i
fini di cui al presente articolo. 
  3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma
1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di  vigilanza
competente per territorio  le  informazioni  loro  pervenute  con  le
modalita' indicate dal comma 2. 
  4. L'obbligo di comunicazione di cui  al  comma  1  si  applica  ai
luoghi di  lavoro  ove  e'  prevista  la  presenza  di  piu'  di  tre
lavoratori. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»; 
  f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: 
  «11. Oltre a quanto previsto dal  comma  8,  il  datore  di  lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro  riportate  nell'allegato  VII  a
verifiche  periodiche  volte  a  valutarne   l'effettivo   stato   di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la  frequenza
indicata nel  medesimo  allegato.  La  prima  di  tali  verifiche  e'
effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine  di  quarantacinque
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il  quale  il  datore  di
lavoro puo' avvalersi delle ASL o, ove cio' sia  previsto  con  legge
regionale,  dell'agenzia  regionale  per  la  protezione   ambientale
(ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati  abilitati  secondo  le
modalita' di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate
dalle ASL o, ove cio' sia previsto con  legge  regionale,  dall'ARPA,
che vi provvedono nei  termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro  puo'  avvalersi  di
soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui  al
comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di  comunicare  al
datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta,  l'eventuale
impossibilita' ad effettuare  le  verifiche  di  propria  competenza,
fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di  lavoro  puo'
avvalersi di soggetti pubblici o  privati  abilitati  alle  verifiche
secondo le modalita' di cui al comma 13.  Per  l'effettuazione  delle
verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di
soggetti pubblici  o  privati  abilitati.  Le  verifiche  di  cui  al
presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
poste a carico del datore di lavoro. 
  12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11  acquistano  la
qualifica  di  incaricati   di   pubblico   servizio   e   rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.»; 
  g) all'articolo 88,  comma  2,  lettera  g-bis),  dopo  le  parole:
«condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonche'
ai piccoli lavori la cui durata presunta non e'  superiore  ai  dieci
uomini giorno, finalizzati alla realizzazione  o  manutenzione  delle
infrastrutture per servizi,»; 
  h) al capo I del titolo IV,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
articolo: 
  «Art. 104-bis. - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei
e mobili). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare sentita la Commissione  consultiva  permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono individuati modelli semplificati  per  la  redazione
del piano operativo di sicurezza di cui  all'articolo  89,  comma  1,
lettera h),  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui
all'articolo  100,  comma  1,  e  del  fascicolo  dell'opera  di  cui
all'articolo 91, comma 1,  lettera  b),  fermi  restando  i  relativi
obblighi.»; 
  i) all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via
telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»; 
  l) all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via
telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»; 
  m) all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Tale notifica puo' essere  effettuata  in  via  telematica,
anche per mezzo degli organismi  paritetici  o  delle  organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro.»; 
  n) all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via
telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.». 
  2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter  e  104-bis,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  introdotti  dal  comma  1,
lettere  b),  ed   h),   del   presente   articolo   sono   adottati,
rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett.  f),
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  adempiono  ai
compiti derivanti dalla medesima disposizione con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. Dopo il comma 2  dell'articolo  131  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono individuati modelli semplificati per la redazione del  piano  di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento  di  cui
al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi». 
  5. Il decreto previsto dal  comma  4  e'  adottato  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6.  Al  testo  unico   delle   disposizioni   per   l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81; 
  b) all'articolo 56: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Le autorita' di pubblica sicurezza, le aziende  sanitarie  locali,
le autorita' portuali e  consolari,  le  direzioni  territoriali  del
lavoro e i corrispondenti uffici  della  Regione  Siciliana  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano  competenti  per  territorio
acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi
alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi
superiore a trenta giorni.»; 
  2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'
breve tempo possibile, e in ogni  caso  entro  quattro  giorni  dalla
presa visione, mediante accesso  alla  banca  dati  INAIL,  dei  dati
relativi alle  denunce  di  infortuni  di  cui  al  primo  comma,  la
direzione territoriale del lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro
procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite  o
dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»; 
  3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: 
  «Agli adempimenti di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
  7. Le modalita' di comunicazione delle disposizioni di cui al comma
6  trovano  applicazione  a  decorrere  dal  centottantesimo   giorno
successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche  per
la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale
per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.