(Convenzione-Protocollo aggiuntivo)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
 
alla Convenzione tra il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il
Governo  della  Repubblica  di  San  Marino  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
frodi fiscali. 
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data  odierna  tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
San Marino per evitare le doppie imposizioni in  materia  di  imposte
sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, sono  state  concordate
le seguenti disposizioni  aggiuntive  che  formano  parte  integrante
della Convenzione. 
Resta inteso che: 
1. Per quanto concerne il paragrafo 3  dell'articolo  7,  per  "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile  organizzazione"  si
intendono  le  spese  direttamente  connesse  con  l'attivita'  della
stabile organizzazione. 
2.  Per  quando  concerne   l'articolo   8,   gli   utili   derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o  di  aeromobili
comprendono: 
a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili
utilizzati in traffico internazionale, 
b) gli utili derivanti  dall'impiego  o  dal  noleggio  di  container
qualora essi costituiscano utili  occasionali  e  secondari  rispetto
agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico  internazionale
di navi o di aeromobili. 
3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10,  al  paragrafo  5
dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, ed al paragrafo  2
dell'articolo 22,  l'ultima  frase  ivi  contenuta  non  puo'  essere
interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7  e
14 della presente Convenzione. 
4. In relazione alle disposizioni dell'art. 15, per  quanto  concerne
la  tassazione  di  lavoro  dipendente  dei  lavoratori   frontalieri
residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono  di  applicare
il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello
Stato di residenza. 
La Repubblica Italiana assoggettera' a tassazione  il  reddito  lordo
dei lavoratori  frontalieri  residenti  in  Italia  conseguito  nella
Repubblica di San Marino con le modalita' che saranno  stabilite  con
legge ordinaria. 
La legge ordinaria potra' determinare una quota del reddito lordo dei
lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia. In  questo  caso,
la quota residua sara' imponibile  con  applicazione  delle  aliquote
vigenti calcolate con riferimento all'intero reddito. 
5.  Con  riferimento  ai  paragrafi  1  e  2  dell'articolo  19,   le
remunerazioni pagate  ad  una  persona  fisica  in  corrispettivo  di
servizi  resi  alla  Banca  d'Italia  o   all'Istituto   di   Credito
sammarinese e all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.),
come pure ai corrispondenti enti sammarinesi, sono incluse nel  campo
di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 
6. Con riferimento all'articolo 26,  la  conclusione  della  presente
Convenzione non precludera' l'adeguamento delle Parti ai processi  in
corso - in materia di scambio di informazioni - presso le  competenti
sedi internazionali, ed in particolare l'OCSE e l'Unione Europea, ne'
impedira' la stipula di specifici accordi in materia. 
7. Le disposizioni  di  cui  al  paragrafo  3  dell'articolo  28  non
pregiudicano la potesta' delle autorita' competenti di stabilire,  di
comune  accordo,   procedure   diverse   per   l'applicazione   delle
limitazioni previste dalla presente Convenzione. 
8. Le disposizioni della presente  Convenzione  non  pregiudicano  il
diritto degli Stati contraenti di applicare la  propria  legislazione
fiscale interna per  prevenire  l'evasione,  l'elusione  e  le  frodi
fiscali.