PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione. 2. Per quando concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 4. In relazione alle disposizioni dell'art. 15, per quanto concerne la tassazione di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza. La Repubblica Italiana assoggettera' a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalita' che saranno stabilite con legge ordinaria. La legge ordinaria potra' determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia. In questo caso, la quota residua sara' imponibile con applicazione delle aliquote vigenti calcolate con riferimento all'intero reddito. 5. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o all'Istituto di Credito sammarinese e all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti sammarinesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 6. Con riferimento all'articolo 26, la conclusione della presente Convenzione non precludera' l'adeguamento delle Parti ai processi in corso - in materia di scambio di informazioni - presso le competenti sedi internazionali, ed in particolare l'OCSE e l'Unione Europea, ne' impedira' la stipula di specifici accordi in materia. 7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano la potesta' delle autorita' competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. 8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali.