Art. 32 Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto 1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. 3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 217, dopo le parole: «Il sistema include» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di conservatoria centrale (( delle unita' da diporto )), »; b) al comma 219, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono inserite le seguenti: «e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65», dopo la parola: «registri», e' inserita la seguente: «, uffici», e alla fine del periodo dopo la parola: «amministrative», sono aggiunte le seguenti: «, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.».
Riferimenti normativi Si riporta il testo dei commi 217 e 219 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) come modificati dalla presente legge: "217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto, l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonche' lo sportello telematico del diportista." "219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita' iscritte, delle modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche' delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (2), in materia di registri, uffici e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."