Art. 32 
 
 
                      Valutazione retrospettiva 
 
  1. Il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto,
se prevista dall'autorizzazione di cui all'articolo 31,  richiedendo,
ove ritenuto necessario,  una  valutazione  tecnico-scientifica  agli
enti di cui all'articolo 31, comma 3. 
  2. La valutazione retrospettiva viene effettuata sulla  base  della
documentazione presentata dal responsabile  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera g), e verte sui seguenti aspetti: 
  a) il raggiungimento degli obiettivi del progetto; 
  b) le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e
la gravita' delle procedure impiegate; 
  c) gli elementi che possono contribuire a potenziare l'applicazione
dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. 
  3. Per i progetti che fanno uso di primati non umani ed i  progetti
che comportano  procedure  classificate  come  «gravi»  il  Ministero
effettua sempre la valutazione retrospettiva. 
  4. Al di fuori dei casi di  cui  al  comma  3,  il  Ministero  puo'
esentare dalla valutazione retrospettiva  i  progetti  che  prevedono
procedure classificate come «lievi» o «non risveglio».