Art. 32 Modifiche al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' rilasciata dal Magistrato alle acque. Ove tale autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Magistrato alle acque esprime le proprie determinazioni nell'ambito della prevista conferenza di servizi.".
Note all'art. 32: Il testo dell'art. 2 del decreto - legge 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2. 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. 2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' rilasciata dal Magistrato alle acque. Ove tale autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Magistrato alle acque esprime le proprie determinazioni nell'ambito della prevista conferenza di servizi. 3. La procedura prevista dall'art. 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 , si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale. 4. ....".