ART. 32 
 
(Garanzia dello Stato  in  favore  di  SACE  per  operazioni  non  di
                              mercato) 
 
  1.   Al   fine   di   rafforzare   il   supporto    all'export    e
all'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  di   assicurare
certezza e trasparenza al rapporto tra lo  Stato  e  Sace  S.p.A.  in
materia di assicurazione  e  garanzia  dei  rischi  non  di  mercato,
all'articolo  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
  "9-bis. La garanzia dello Stato per  rischi  non  di  mercato  puo'
altresi' operare in favore di  Sace  S.p.A.  rispetto  ad  operazioni
riguardanti  settori  strategici  per  l'economia   italiana   ovvero
societa' di rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di  livelli
occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per  il  sistema
economico produttivo del Paese, che sono in grado di  determinare  in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione.
In tal caso, la garanzia  opera  a  copertura  di  eventuali  perdite
eccedenti determinate soglie  e  fino  ad  un  ammontare  massimo  di
capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni  assumibili
in garanzia.  Tale  garanzia  e'  rilasciata  a  prima  domanda,  con
rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme
con la normativa di riferimento dell'Unione  europea  in  materia  di
assicurazione e garanzia per rischi non di  mercato.  Su  istanza  di
Sace S.p.a., la garanzia  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  tenuto  conto  della  dotazione  del
fondo,  previo  parere   dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla  sussistenza
di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del  premio
riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e'  espresso  entro  15
giorni  dalla  relativa  richiesta.  E'  istituito  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  un  fondo  a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di  euro  per
l'anno 2014. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37,  comma
6,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66.  Tale   fondo   e'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A.,  che
a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare
entro  trenta  giorni   dall'entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, e' definito l'ambito  di  applicazione  della  presente
disposizione. 
  9-ter.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   entro
quarantadnque  giorni   dall'entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di  convenzione  che
disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per rischi  non
di  mercato  di  cui  ai  commi  9  e  9-bis,  e  specificamente   il
funzionamento della garanzia di cui al comma  9-bis,  ivi  inclusi  i
parametri per la determinazione della concentrazione del rischio,  la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri  di
quantificazione  del  premio  riconosciuto  allo  Stato,  nonche'  il
livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A  e'  tenuta  ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi  criteri  di
misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di
convenzione e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.  Ai
fini della predisposizione dello schema di convenzione, il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' affidare  a  societa'  di  provata
esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un  incarico  di
studio, consulenza, valutazione e assistenza  operativa,  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.". 
  3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della  legge
24  novembre  2003,  n.326,  e'  approvato  entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.