Art. 32 
 
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale  nautica
                             da diporto) 
 
  1. Al fine di rilanciare le imprese della  filiera  nautica,  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate  per  la
sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie  unita'
da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
secondo i requisiti stabiliti dal Ministero  delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti, sentito  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria
aperta. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in  2
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo  delle
somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  non  sono  state  riassegnate  ai
pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di
euro, definitivamente al bilancio dello Stato. 
  3. All'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite
le seguenti: "l'ufficio di conservatoria  centrale  delle  unita'  da
diporto"; 
  b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le
seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  24,
25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65",  dopo  la  parola:  "registri",  e'
inserita la seguente: ", uffici", e alla fine  del  periodo  dopo  la
parola:  "amministrative",  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",   anche
nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."