Art. 32 
 
 
                 Regime fiscale dei beni sequestrati 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2014,  all'articolo  51  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante  codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136, il comma 3-bis e' sostituito  dal
seguente: 
  «3-bis.  Durante  la  vigenza  dei  provvedimenti  di  sequestro  e
confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei  beni
a cui si riferiscono, e' sospeso il versamento di  imposte,  tasse  e
tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro  il
cui presupposto impositivo consista nella titolarita' del diritto  di
proprieta' o nel possesso  degli  stessi.  Gli  atti  e  i  contratti
relativi agli immobili di  cui  al  precedente  periodo  sono  esenti
dall'imposta di registro di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  dalle  imposte  ipotecarie  e
catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  e
dall'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642.  Durante  la   vigenza   dei
provvedimenti di sequestro e confisca  e,  comunque  fino  alla  loro
assegnazione  o   destinazione,   non   rilevano,   ai   fini   della
determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni
immobili oggetto di sequestro situati nel territorio  dello  Stato  e
dai  beni  immobili  situati  all'estero,  anche  se  locati,  quando
determinati secondo le disposizioni  del  capo  II  del  titolo  I  e
dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  I
medesimi  redditi  non  rilevano,  altresi',  nell'ipotesi   di   cui
all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo
unico. Se la confisca e' revocata,  l'amministratore  giudiziario  ne
da'  comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  e  agli  altri  enti
competenti che provvedono alla liquidazione delle  imposte,  tasse  e
tributi,  dovuti  per  il  periodo  di  durata   dell'amministrazione
giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.». 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 51 (Regime-fiscale e degli oneri economici). - 1.
          I redditi derivanti  dai  beni  sequestrati  continuano  ad
          essere  assoggettati  a  tassazione  con  riferimento  alle
          categorie di reddito previste dall'art. 6 del  testo  unico
          delle  Imposte  sui  Redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le
          medesime modalita' applicate prima del sequestro. 
              2.  Se  il  sequestro  si  protrae  oltre  il   periodo
          d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante  dai
          beni sequestrati, relativo alla residua  frazione  di  tale
          periodo  e  a  ciascun  successivo  periodo  intermedio  e'
          tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario,
          che e' tenuto, nei termini ordinari,  al  versamento  delle
          relative imposte, nonche' agli adempimenti dichiarativi  e,
          ove ricorrano, agli obblighi contabili e  quelli  a  carico
          del sostituto d'imposta di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              3. In caso di confisca la  tassazione  operata  in  via
          provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca  del
          sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la  liquidazione
          definitiva delle  imposte  sui  redditi  calcolate  in  via
          provvisoria nei  confronti  del  soggetto  sottoposto  alla
          misura cautelare. 
              3-bis.  Durante  la  vigenza   dei   provvedimenti   di
          sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione  o
          destinazione dei beni a cui si riferiscono, e'  sospeso  il
          versamento  di  imposte,  tasse  e   tributi   dovuti   con
          riferimento agli  immobili  oggetto  di  sequestro  il  cui
          presupposto  impositivo  consista  nella  titolarita'   del
          diritto di proprieta' o nel possesso degli stessi. Gli atti
          e i contratti relativi agli immobili di cui  al  precedente
          periodo sono esenti dall'imposta  di  registro  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto
          legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  e  dall'imposta  di
          bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei  provvedimenti
          di  sequestro  e  confisca  e,  comunque  fino  alla   loro
          assegnazione o destinazione, non rilevano,  ai  fini  della
          determinazione  delle  imposte  sui  redditi,   i   redditi
          prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel
          territorio  dello  Stato  e  dai  beni   immobili   situati
          all'estero, anche se locati, quando determinati secondo  le
          disposizioni del capo II del titolo I e  dell'art.  70  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  I
          medesimi redditi non rilevano,  altresi',  nell'ipotesi  di
          cui all'art. 90, comma 1,  quarto  e  quinto  periodo,  del
          medesimo  testo  unico.  Se  la   confisca   e'   revocata,
          l'amministratore   giudiziario   ne    da'    comunicazione
          all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti  che
          provvedono  alla  liquidazione  delle  imposte,   tasse   e
          tributi,    dovuti    per    il    periodo    di     durata
          dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i
          beni sono stati restituiti. 
              3-ter.  Qualora  sussista  un   interesse   di   natura
          generale,  l'Agenzia  puo'  richiedere,  senza   oneri,   i
          provvedimenti  di  sanatoria,  consentiti   dalle   vigenti
          disposizioni di  legge  delle  opere  realizzate  sui  beni
          immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
          1986,  n.  131  reca  il  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro. 
              - Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  347  reca
          il testo unico delle disposizioni  concernenti  le  imposte
          ipotecaria e catastale. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 642, reca «Disciplina dell'imposta di bollo». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  70  e  90
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
              «Art. 70 (Redditi di natura fondiaria). - 1.  I  censi,
          le decime,  i  quartesi  e  gli  altri  redditi  di  natura
          fondiaria  non   determinabili   catastalmente,   ancorche'
          consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi,  e
          i redditi dei beni immobili situati  nel  territorio  dello
          Stato che non sono e non devono essere iscritti in  catasto
          con  attribuzione  di  rendita,  concorrono  a  formare  il
          reddito complessivo nell'ammontare  e  per  il  periodo  di
          imposta in cui sono percepiti. 
              2. I redditi  dei  terreni  e  dei  fabbricati  situati
          all'estero   concorrono   alla   formazione   del   reddito
          complessivo   nell'ammontare   netto    risultante    dalla
          valutazione  effettuata   nello   Stato   estero   per   il
          corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita'
          dei periodi di imposizione, per il periodo  di  imposizione
          estero che scade nel corso di quello  italiano.  I  redditi
          dei fabbricati non soggetti ad imposte  sui  redditi  nello
          Stato estero concorrono a formare  il  reddito  complessivo
          per l'ammontare percepito nel periodo di  imposta,  ridotto
          del 15 per cento a titolo di  deduzione  forfettaria  delle
          spese.». 
              «Art. 90 (Proventi immobiliari). - 1. I  redditi  degli
          immobili  che  non  costituiscono  beni   strumentali   per
          l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
          cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono
          a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo  le
          disposizioni del capo II del  titolo  I  per  gli  immobili
          situati nel territorio dello Stato e a norma  dell'art.  70
          per quelli situati all'estero.  Tale  disposizione  non  si
          applica per i redditi, dominicali  e  agrari,  dei  terreni
          derivanti dall'esercizio delle attivita'  agricole  di  cui
          all'art. 32, pur se  nei  limiti  ivi  stabiliti.  Per  gli
          immobili riconosciuti di interesse storico o artistico,  ai
          sensi dell'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario  di  cui
          all'art. 37, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non  si
          applica comunque l'art. 41. In  caso  di  immobili  locati,
          qualora il canone risultante  dal  contratto  di  locazione
          ridotto, fino ad un massimo del 15  per  cento  del  canone
          medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed
          effettivamente rimaste a carico per la realizzazione  degli
          interventi di cui alla lettera a) del comma 1  dell'art.  3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n.  380,  risulti  superiore  al  reddito  medio  ordinario
          dell'unita'  immobiliare,  il  reddito  e'  determinato  in
          misura pari a quella del canone di locazione  al  netto  di
          tale riduzione. Per gli  immobili  locati  riconosciuti  di
          interesse storico o artistico, ai sensi  dell'art.  10  del
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione
          ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio
          ordinario   dell'unita'   immobiliare,   il   reddito    e'
          determinato in misura pari a quella del canone di locazione
          al netto di tale riduzione. 
              2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
          beni immobili indicati nel comma  1  non  sono  ammessi  in
          deduzione».