Art. 32 
 
                       Abilitazione temporanea 
 
  1. Contestualmente all'avvio della procedura di rilascio  del  NOS,
ove sussistano urgenti e comprovate esigenze di servizio, l'UCSe e le
altre autorita'  competenti  previa  comunicazione  all'UCSe  possono
rilasciare abilitazioni temporanee della  validita'  massima  di  sei
mesi, prorogabile una sola volta. 
  2. La richiesta di rilascio dell'abilitazione temporanea  specifica
i motivi, la classifica di segretezza ed eventualmente  la  qualifica
di sicurezza necessari ed  e'  corredata  di  una  "dichiarazione  di
affidabilita'" rilasciata dal responsabile dell'impiego e, ove questi
non  sia  dirigente,  successivamente   convalidata   dal   dirigente
sovraordinato, gia' abilitato almeno per i livelli di  classifica  di
segretezza e qualifica  di  sicurezza  richiesti  per  l'abilitazione
temporanea. 
  3. L'abilitazione temporanea e'  altresi'  rilasciata  ai  soggetti
indicati  all'art.  43  ,  comma  1,  su   richiesta   dell'operatore
economico. A tali fini, l'operatore economico produce: 
    a) dichiarazione dei soggetti interessati  su  modello  approvato
dall'UCSe circa le condizioni previste per il diniego, la sospensione
o la revoca del NOS; 
    b) "dichiarazione di affidabilita'" del rappresentante  legale  o
del Funzionario alla sicurezza in favore dei soggetti per i quali  si
chiede il rilascio dell'abilitazione temporanea. 
  4.  Per  il  rilascio  dell'abilitazione  temporanea  le  autorita'
competenti  acquisiscono  le  informazioni  necessarie   tra   quelle
rinvenibili agli atti in proprio possesso  e  consultando  le  banche
dati d'interesse, in primo luogo la banca dati  di  cui  all'art.  8,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.