Art. 32 Abilitazione temporanea 1. Contestualmente all'avvio della procedura di rilascio del NOS, ove sussistano urgenti e comprovate esigenze di servizio, l'UCSe e le altre autorita' competenti previa comunicazione all'UCSe possono rilasciare abilitazioni temporanee della validita' massima di sei mesi, prorogabile una sola volta. 2. La richiesta di rilascio dell'abilitazione temporanea specifica i motivi, la classifica di segretezza ed eventualmente la qualifica di sicurezza necessari ed e' corredata di una "dichiarazione di affidabilita'" rilasciata dal responsabile dell'impiego e, ove questi non sia dirigente, successivamente convalidata dal dirigente sovraordinato, gia' abilitato almeno per i livelli di classifica di segretezza e qualifica di sicurezza richiesti per l'abilitazione temporanea. 3. L'abilitazione temporanea e' altresi' rilasciata ai soggetti indicati all'art. 43 , comma 1, su richiesta dell'operatore economico. A tali fini, l'operatore economico produce: a) dichiarazione dei soggetti interessati su modello approvato dall'UCSe circa le condizioni previste per il diniego, la sospensione o la revoca del NOS; b) "dichiarazione di affidabilita'" del rappresentante legale o del Funzionario alla sicurezza in favore dei soggetti per i quali si chiede il rilascio dell'abilitazione temporanea. 4. Per il rilascio dell'abilitazione temporanea le autorita' competenti acquisiscono le informazioni necessarie tra quelle rinvenibili agli atti in proprio possesso e consultando le banche dati d'interesse, in primo luogo la banca dati di cui all'art. 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121.