Art. 32 
 
 
                       Avvio della risoluzione 
 
  1. Quando risultano accertati i presupposti  indicati  all'articolo
20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa  approvazione
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  dispone  l'avvio  della
risoluzione con un provvedimento che contiene: 
    a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione; 
    b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro: 
      1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare  sulla
base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II; 
      2) in caso di applicazione del bail-in, sono  indicati  il  suo
ammontare e le categorie di passivita' escluse ai sensi dell'articolo
49, comma 2; 
      3) e' indicato se si fara' ricorso al fondo di risoluzione; 
      4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo  della
sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68; 
      5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica  dei
componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o  dell'alta
dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d); 
      6) se e' prevista la costituzione di un  ente-ponte  o  di  una
societa' veicolo per la gestione delle attivita', sono indicati: 
        i) i beni e i rapporti giuridici da cedere  all'ente-ponte  o
alla societa'; 
        ii) le modalita'  di  costituzione  dell'ente-ponte  o  della
societa'; 
        iii)  le  modalita'  di  cessione  delle  partecipazioni   al
capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attivita' o passivita'. 
  2. L'approvazione del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
condizione  di  efficacia  del  provvedimento.  La  Banca   d'Italia,
ricevuta   la   comunicazione    dell'approvazione    del    Ministro
dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli  effetti
del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  3. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della  risoluzione,
unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma  2,  sono
pubblicati per estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, sul  sito  internet  della  Banca  d'Italia,  e  su  quello
dell'ente  sottoposto  a  risoluzione,  nel  registro  delle  imprese
nonche' sugli altri  mezzi  di  comunicazione  indicati  dalla  Banca
d'Italia. 
  4. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della  risoluzione,
unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma  2,  sono
trasmessi  alla  Banca  Centrale  Europea,  all'ente   sottoposto   a
risoluzione, al sistema di garanzia dei  depositi  e  al  sistema  di
indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce,  al  fondo  di
risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP,
al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle  autorita'  di  altri
Stati membri competenti per la vigilanza su  base  consolidata  o  la
risoluzione di gruppo, alle autorita'  competenti  per  la  vigilanza
sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori  dei
sistemi  di  pagamento  o  di  regolamento   titoli,   nonche'   alle
controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorita'
di vigilanza su tali soggetti. 
  5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in  tempi
coerenti con la necessita' di non pregiudicare  gli  obiettivi  della
risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire  forme  integrative  di
pubblicita'. 
  6.  Il  programma  di  risoluzione  puo'  essere   modificato   con
provvedimento   della   Banca   d'Italia   approvato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si  applicano
i commi 2, 3, 4 e 5. 
  7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si  applicano
le disposizioni della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  in  materia  di
partecipazione al procedimento amministrativo. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  21-bis  della
          citata legge n. 241 del 1990: 
              "Art. 21-bis (Efficacia  del  provvedimento  limitativo
          della sfera giuridica dei privati).  -  1.Il  provvedimento
          limitativo  della  sfera  giuridica  dei  privati  acquista
          efficacia nei confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
          comunicazione allo  stesso  effettuata  anche  nelle  forme
          stabilite  per  la  notifica  agli  irreperibili  nei  casi
          previsti dal codice di procedura  civile.  Qualora  per  il
          numero dei destinatari la comunicazione personale  non  sia
          possibile    o     risulti     particolarmente     gravosa,
          l'amministrazione provvede mediante  forme  di  pubblicita'
          idonee di volta  in  volta  stabilite  dall'amministrazione
          medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
          dei  privati  non  avente  carattere   sanzionatorio   puo'
          contenere una motivata clausola di immediata  efficacia.  I
          provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei  privati
          aventi carattere cautelare ed urgente  sono  immediatamente
          efficaci.". 
              - Per il riferimento al testo della citata legge n. 241
          del 1990, vedasi nelle Note all'art. 3.