Art. 32 
 
 
                        Prestazioni ulteriori 
 
  1.  I  fondi  di  cui  all'articolo  26  possono  inoltre   erogare
prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui  al  comma  9  del
medesimo articolo. 
  2.  I  fondi  di  cui  all'articolo  27  possono  inoltre   erogare
prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui  all'articolo  26,
comma 9, lettere a) e b).