Art. 32 Decorrenza degli effetti e abrogazioni 1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 3. Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461" sono soppresse.
Note all'art. 32: - Il testo degli artt. 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), abrogati dal presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. - Il testo del comma 18 dell'art. 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), abrogati dal presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O. - Il testo del comma 4 dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, abrogato dal presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. - Il testo del comma 5 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), abrogato dal presente decreto a decorrere dal 1a' gennaio 2017, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67. - Il testo vigente dell'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O., come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). (Omissis). 4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta. (Omissis)".