Art. 32 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1°  gennaio
2016, all'applicazione del regime di calcolo  dell'incentivo  di  cui
all'art. 19, comma 1, del decreto 6  luglio  2012,  ivi  inclusi  gli
impianti di cui all'art. 30, comma 3, del medesimo  decreto,  possono
in alternativa optare per l'applicazione, a decorrere dal  1°  luglio
2016, del regime generale di cui alla formula  indicata  allo  stesso
comma 1. L'esercizio di tale  opzione  va  comunicata  al  GSE  entro
quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e non  e'  piu'  modificabile  per  il  residuo  periodo  di  diritto
all'incentivo. 
  2. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 11 e il comma 6 dell'art.  17
del decreto 6 luglio 2012. 
  3. Gli impianti  iscritti  in  posizione  utile  nelle  graduatorie
formate a seguito delle procedure di registro  svolte  ai  sensi  del
decreto 6 luglio  2012,  che  non  risultino  realizzati  nel  limite
massimo di tempo indicato al comma  2  dell'art.  11  e  al  comma  6
dell'art. 17 dello stesso decreto, possono accedere ai meccanismi  di
incentivazione di cui al presente decreto con una  riduzione  del  6%
della tariffa incentivante di  riferimento  di  cui  all'allegato  1,
vigente alla data di entrata in esercizio. 
  4. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte  integrante,
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 giugno 2016 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina