Art. 32 
 
                 Controllo dell'ANAC sulle procedure 
                    del Commissario straordinario 
 
  1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo
30  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui  al
comma  1  sono   disciplinati   con   accordo   tra   il   Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario
e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18. 
  3. Per le  finalita'  del  presente  articolo,  l'Unita'  Operativa
Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n.  90  opera  fino  alla  completa  esecuzione  dei  contratti
pubblici relativi agli interventi previsti  nell'accordo  di  cui  al
comma 2 e comunque non oltre  il  termine  previsto  all'articolo  1,
comma 4. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 30  del  citato
          decreto-legge n. 90 del 2014: 
              «Art. 30 (Unita' operativa speciale per Expo  2015).  -
          1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di  alta
          sorveglianza e garanzia  della  correttezza  e  trasparenza
          delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del
          grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una
          apposita Unita' operativa speciale composta da personale in
          posizione  di  comando,  distacco  o  fuori   ruolo   anche
          proveniente dal corpo della  Guardia  di  Finanza.  Per  le
          finalita' di  cui  al  presente  comma  l'Unita'  operativa
          speciale opera fino alla completa esecuzione dei  contratti
          di  appalto  di  lavori,  servizi  e   forniture   per   la
          realizzazione delle opere e delle attivita'  connesse  allo
          svolgimento del grande evento Expo Milano 2015  e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2016. 
              2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente
          dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unita',  in  aggiunta
          ai  compiti  attribuiti  all'ANAC  in   conseguenza   della
          soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti
          pubblici: 
              a) verifica, in via preventiva, la  legittimita'  degli
          atti  relativi  all'affidamento   ed   all'esecuzione   dei
          contratti  di  lavori,   servizi   e   forniture   per   la
          realizzazione delle opere e delle attivita'  connesse  allo
          svolgimento  del  grande  evento  EXPO  Milano  2015,   con
          particolare riguardo  al  rispetto  delle  disposizioni  in
          materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n.  190,
          nonche',  per  la  parte   di   competenza,   il   corretto
          adempimento, da parte della Societa' Expo 2015 p.a. e delle
          altre stazioni appaltanti,  degli  accordi  in  materia  di
          legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano; 
              b) dispone dei  poteri  ispettivi  e  di  accesso  alle
          banche dati gia' attribuiti  alla  soppressa  Autorita'  di
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture di cui  al  comma  9,  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri  di
          accesso alla banca dati di cui all'art. 97,  comma  1,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
              3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare,  altresi',
          alle riunioni della sezione specializzata del  Comitato  di
          coordinamento per l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere
          presieduta  dal  Prefetto  di  Milano  ai  sensi  dell'art.
          3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre  2009,
          n. 135,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          novembre 2009, n. 166. 
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le  risorse  finanziarie  e  strumentali  disponibili   nel
          bilancio dell'ANAC e,  comunque,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».