Art. 32 Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole: "a tempo pieno" sono inserite le seguenti: "che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento".
Note all'art. 32: - Il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 41 (Formazione dell'odontoiatra). - 1. L'ammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'. 2. La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso un'universita' o sotto il controllo di un'universita'. 3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze: a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati; b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria; c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente; d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico; e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo. 4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attivita' inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti. 5. Le attivita' professionali dell'odontoiatra sono stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.".