Art. 32 
 
                (Fasi delle procedure di affidamento) 
 
  1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici  hanno  luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle  stazioni  appaltanti
previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 
  2. Prima dell'avvio delle procedure di  affidamento  dei  contratti
pubblici,  le  stazioni  appaltanti,   in   conformita'   ai   propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,  individuando  gli
elementi essenziali del contratto e  i  criteri  di  selezione  degli
operatori economici e delle offerte. 
  3. La selezione dei partecipanti e delle offerte  avviene  mediante
uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. 
  4. Ciascun concorrente non  puo'  presentare  piu'  di  un'offerta.
L'offerta  e'  vincolante  per  il  periodo  indicato  nel  bando   o
nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni
dalla scadenza del termine per  la  sua  presentazione.  La  stazione
appaltante puo' chiedere agli  offerenti  il  differimento  di  detto
termine. 
  5. La  stazione  appaltante,  previa  verifica  della  proposta  di
aggiudicazione  ai  sensi  dell'articolo  33,   comma   1,   provvede
all'aggiudicazione. 
  6. L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta.
L'offerta  dell'aggiudicatario  e'  irrevocabile  fino   al   termine
stabilito nel comma 8. 
  7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del  possesso
dei prescritti requisiti. 
  8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e  fatto  salvo  l'esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,  la
stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro
i successivi sessanta giorni,  salvo  diverso  termine  previsto  nel
bando o nell'invito ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di  differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del
contratto non avviene nel  termine  fissato,  l'aggiudicatario  puo',
mediante atto notificato alla  stazione  appaltante,  sciogliersi  da
ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non  spetta
alcun  indennizzo,  salvo  il  rimborso  delle   spese   contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta  la  consegna  dei
lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si  e'
dato  avvio  all'esecuzione   del   contratto   in   via   d'urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso  delle  spese  sostenute  per
l'esecuzione dei  lavori  ordinati  dal  direttore  dei  lavori,  ivi
comprese quelle per  opere  provvisionali.  Nel  caso  di  servizi  e
forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del  contratto  in  via
d'urgenza,  l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese
sostenute per  le  prestazioni  espletate  su  ordine  del  direttore
dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente  comma  e'
ammessa  esclusivamente  nelle  ipotesi  di   eventi   oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a  situazioni  di  pericolo  per  persone,
animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero  per
il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della  prestazione  dedotta  nella  gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
  9. Il  contratto  non  puo'  comunque  essere  stipulato  prima  di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima  delle  comunicazioni  del
provvedimento di aggiudicazione. 
  10. Il termine dilatorio di cui al  comma  9  non  si  applica  nei
seguenti casi: 
  a) se, a seguito di pubblicazione di bando  o  avviso  con  cui  si
indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente
codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del  bando  o  della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'  respinte  con
decisione definitiva; 
  b) nel caso di un appalto  basato  su  un  accordo  quadro  di  cui
all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su  un  sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto
effettuato  attraverso  il  mercato  elettronico  e   nel   caso   di
affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a)
e b). 
  11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare,  il  contratto  non  puo'  essere  stipulato,  dal
momento della  notificazione  dell'istanza  cautelare  alla  stazione
appaltante e per i successivi venti giorni, a  condizione  che  entro
tale termine intervenga almeno il provvedimento  cautelare  di  primo
grado o la pubblicazione del  dispositivo  della  sentenza  di  primo
grado in caso di decisione del merito  all'udienza  cautelare  ovvero
fino alla pronuncia di detti provvedimenti se  successiva.  L'effetto
sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame
della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo  di
cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  o
fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere
misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita
rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 
  12.  Il  contratto  e'  sottoposto   alla   condizione   sospensiva
dell'esito  positivo  dell'eventuale  approvazione  e   degli   altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. 
  13. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo dopo  che  lo
stesso e' divenuto efficace,  salvo  che,  in  casi  di  urgenza,  la
stazione appaltante ne chieda l'esecuzione  anticipata,  nei  modi  e
alle condizioni previste al comma 8. 
  14. Il contratto  e'  stipulato,  a  pena  di  nullita',  con  atto
pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della  stazione
appaltante  o  mediante  scrittura  privata  in  caso  di   procedura
negoziata ovvero per gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a
40.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio
consistente in un apposito scambio di lettere,  anche  tramite  posta
elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi  negli  altri  Stati
membri. 
 
          Note all'art. 32 
              - Si riporta l'articolo  15  del  codice  del  processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione  dell'articolo  44  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per
          il riordino del processo amministrativo): 
              "Art. 15 (Rilievo dell'incompetenza) 
              1. Il  difetto  di  competenza  e'  rilevato  d'ufficio
          finche' la causa non e' decisa in primo grado. Nei  giudizi
          di impugnazione esso e' rilevato se dedotto  con  specifico
          motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,  in
          modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 
              2. In ogni caso  il  giudice  decide  sulla  competenza
          prima di provvedere  sulla  domanda  cautelare  e,  se  non
          riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli  13
          14, non decide sulla stessa. 
              3. In mancanza di  domanda  cautelare,  il  difetto  di
          competenza puo' essere eccepito entro il  termine  previsto
          per la costituzione in giudizio.  Il  presidente  fissa  la
          camera  di  consiglio  per  la  pronuncia  immediata  sulla
          questione di competenza. Si osserva il procedimento di  cui
          all'articolo 87, comma 3. 
              4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi  di  cui
          ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica
          il giudice ritenuto competente. Se, nel termine  perentorio
          di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza,  la
          causa  e'   riassunta   davanti   al   giudice   dichiarato
          competente, il processo continua davanti al nuovo  giudice.
          Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione  preclude
          alla  parte  che  l'ha  effettuata  la   proposizione   del
          regolamento di competenza. 
              5. L'ordinanza che  pronuncia  sulla  competenza  senza
          decidere   sulla   domanda   cautelare    e'    impugnabile
          esclusivamente con il  regolamento  di  competenza  di  cui
          all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale  la  causa  e'
          riassunta, se ritiene di essere a sua  volta  incompetente,
          richiede   d'ufficio   il   regolamento   di    competenza.
          L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla  domanda
          cautelare  puo'  essere  impugnata   col   regolamento   di
          competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con  la
          pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla  domanda
          cautelare. 
              6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda
          cautelare si propone al giudice  indicato  come  competente
          nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni  caso,
          fermo restando quanto disposto dal comma 7. 
              7. I provvedimenti cautelari  pronunciati  dal  giudice
          dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del
          termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          dell'ordinanza che regola la competenza. 
              8. La  domanda  cautelare  puo'  essere  riproposta  al
          giudice dichiarato competente. 
              9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8  si  applicano
          anche ai provvedimenti cautelari  pronunciati  dal  giudice
          privato del potere di decidere  il  ricorso  dall'ordinanza
          presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.".