Art. 32
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da:
«tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni
pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere
pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano
altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web
istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per i
Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli
indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
228.».
Note all'art. 32:
Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 38. (Pubblicita' dei processi di
pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere
pubbliche) - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni
pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse
le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i
loro nominativi.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente
gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche'
le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli
indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso
o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di
uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle
finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione,
che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei
propri siti web istituzionali al fine di consentirne una
agevole comparazione.
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di
cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.».
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 1.(Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici) - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti) - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma
e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.».
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228:
«Art. 2. (Documento pluriennale di pianificazione) -
1. Al fine di migliorare la qualita' della programmazione e
ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni
Ministero, nel rispetto delle procedure di valutazione
d'impatto ambientale previste dalla normativa comunitaria,
predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di
seguito "Documento", che include e rende coerenti tutti i
piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di
propria competenza, ivi compreso il "Programma triennale
dei lavori di cui all'articolo 128 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo
lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui al
successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima
Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni
infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la
metodologia e le risultanze della procedura di valutazione
e di selezione delle opere da realizzare e individua le
priorita' di intervento; la Terza Sezione definisce i
criteri per le valutazioni ex post degli interventi
individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex
post gia' effettuate.
3. Il Documento e' redatto anche in linea con quanto
previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti
del Documento nei contratti di programma che stipulano con
le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate
derivanti dall'adozione del Documento.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
di riferimento, il Documento e' trasmesso al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta
utile del Comitato, previa positiva conclusione
dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene
data comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora
la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda
seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione
dell'istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere
all'approvazione del Documento, recependo eventuali
osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri
trasmettono al CIPE, per la relativa presa d'atto, una
relazione sullo stato di attuazione del Documento nella
quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche
in coerenza con le risorse disponibili a legislazione
vigente, congruamente motivati.
7.
8.».