Art. 32
Disposizioni relative allo stoccaggio geologico
di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) in caso di piu' siti di stoccaggio nella stessa
unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali
che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del
presente decreto»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per ciascuna unita' idraulica puo' essere rilasciata
un'unica autorizzazione»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del
Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo
stoccaggio nei seguenti casi:
a) qualora risulti necessario in base ai piu' recenti risultati
scientifici e progressi tecnologici;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del
presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni
dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;
c) all'articolo 21, comma 6, e' aggiunto, in fine, seguente
periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e
monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso
di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».
Note all'art. 32:
- I testi vigenti degli articoli 14, 17 e 21 del
decreto legislativo n. 162/2011 (Attuazione della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido
di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE,
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e
del Regolamento (CE) n. 1013/2006). pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231, come modificati
dalla presente legge, cosi' recitano:
«Art. 14 (Condizioni per il rilascio e il trasferimento
delle autorizzazioni allo stoccaggio). - 1.
L'autorizzazione allo stoccaggio e' rilasciata ove
sussistano le seguenti condizioni:
a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel
procedimento unico di cui all'art. 12 per il rilascio
dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;
b) siano rispettate tutte le disposizioni del
presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in
materia autorizzativa;
c) il gestore sia finanziariamente solido,
affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie
ai fini della gestione e del controllo del sito e siano
previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e
professionali del gestore e di tutto il personale;
d) sia garantito, in considerazione del vincolo di
ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di
stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della
collettivita' e agli interessi privati prevalenti;
e) siano esclusi effetti negativi a danno di
concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del
sito di stoccaggio di CO2 ;
g) siano previste misure che evitino danni ai beni
della collettivita';
g-bis) in caso di piu' siti di stoccaggio nella
stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di
pressione siano tali che tutti i siti rispettino
simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.
1-bis. Per ciascuna unita' idraulica puo' essere
rilasciata un'unica autorizzazione.
2. L'autorizzazione allo stoccaggio puo' essere
soggetta a condizioni e a limitazioni temporali.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo
stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione
o cessione di ramo di azienda delle societa' autorizzate,
deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'ambiente sentita la regione territorialmente
interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma
1, lettere b) e c).».
«Art. 17 (Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e
decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio). - 1. Il
gestore comunica nelle forme previste dall'art. 16, comma
1, le eventuali modifiche che intende apportare alla
gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una
valutazione dell'entita' di tali modifiche e fatta salva
l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di
impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente
interessata, su parere del Comitato, adottano i relativi
provvedimenti in termini di modifica, riesame e
aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.
2. Il gestore non puo' mettere in atto modifiche
sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un
aggiornamento di quella esistente a norma del presente
decreto.
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la regione territorialmente
interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed
eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei
seguenti casi:
a) qualora risulti necessario in base ai piu' recenti
risultati scientifici e progressi tecnologici;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a)
del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3,
cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in
seguito, ogni dieci anni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico sentita la
regione territorialmente interessata, anche su proposta del
Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del
soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio nei
seguenti casi:
a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso
inadempiente alle prescrizioni previste
dall'autorizzazione;
b) se le comunicazioni di cui all'art. 20 o le
ispezioni effettuate a norma dell'art. 21 mettono in
evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle
autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarita'
significative;
c) in caso di violazione dell'art. 14, comma 3, del
presente decreto;
d) in caso di mancata presentazione della relazione
di cui all'art. 20.
4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato
provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di
ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'ambiente sentita la regione territorialmente
interessata, su parere del Comitato, dispone l'immediata
chiusura del sito di stoccaggio di CO2 ai sensi dell'art.
23 oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad
eventuali operatori interessati a proseguire le attivita'
di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente
dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai
sensi dell'art. 23, comma 6, a spese del gestore,
affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il
gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare
chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso
delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le
condizioni di sicurezza per il proseguimento delle
operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il
sito di stoccaggio e' messo a disposizione degli altri
operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti
web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello
sviluppo economico, secondo le procedure di cui all'art.
12, comma 2, e degli articoli 13, 14 e 16.
5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito
di stoccaggio di CO2 e' gestito dal Ministero dello
sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese
del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello
sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato,
assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici
concernenti le attivita' di stoccaggio, il monitoraggio e i
provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni
del presente decreto, la restituzione di quote di emissione
in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e le
azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'art.
304, comma 1, e dell'art. 305, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. I relativi costi sono a carico
del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla
garanzia finanziaria prestata a norma dell'art. 25 e per la
parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse
economiche del gestore.».
«Art. 21 (Vigilanza e controllo). - 1. Tutte le
attivita' di esplorazione, realizzazione degli impianti,
iniezione di CO2 e gestione dei siti, regolate ai sensi del
presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo.
Per le attivita' di esplorazione e stoccaggio geologico di
CO2 , trovano applicazione le norme di polizia mineraria di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, e successive modificazioni, nonche' le norme
relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive
modificazioni.
2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:
a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per
l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il
supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria
tecnica di cui al comma 2 dell'art. 4;
b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di
monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto
tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di
cui al comma 2 dell'art. 4;
c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVFF),
per gli aspetti di competenza in merito alla verifica
dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali
finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle
situazioni di emergenza.
3. Ai fini delle attivita' di vigilanza e controllo
ISPRA si avvale anche delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA) ed e' a tal fine
autorizzata a stipulare apposite convenzioni con oneri
ricompresi nelle tariffe di cui all'art. 27.
4. L'attivita' di vigilanza e controllo ha lo scopo di
verificare che non siano violate le disposizioni del
presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni
contenute nella licenza di esplorazione e
nell'autorizzazione allo stoccaggio.
5. L'attivita' di vigilanza e controllo comprende le
ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti
di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la
valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio
effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati
pertinenti conservati dal gestore.
6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno
una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano
annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal
Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni
cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di
responsabilita' di cui all'art. 24. Dette ispezioni
riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta
la serie di effetti significativi del complesso di
stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.
7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il
Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e
controllo, lo ritenga opportuno e comunque:
a) nel caso di irregolarita' significative o di
fuoriuscite ai sensi dell'art. 22, comma 1;
b) nel caso in cui le relazioni di cui all'art. 20
mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate
nelle autorizzazioni;
c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per
l'ambiente o la salute e l'incolumita' pubblica.
8. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono
fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle
amministrazioni interessate destinate a tali finalita'
dalla legislazione vigente.
9. Dopo ogni ispezione e' predisposta una relazione
sull'esito dell'attivita' ispettiva. La relazione riporta
la valutazione sulla conformita' alle disposizioni del
presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti
o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La
relazione e' trasmessa al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla
regione territorialmente interessata, al gestore
interessato e resa disponibile entro due mesi
dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli
articoli 22, 23 e 24 della legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni.».