Art. 32 
 
 
        Tracciabilita' del prodotto e del processo produttivo 
                        nel settore del riso 
 
  1. Al fine di consentire al  consumatore  di  ricevere  un'adeguata
informazione  sulle  varieta'  del  riso  e,  nel  caso  di  alimenti
preconfezionati, sulla composizione, sulla qualita' dei componenti  e
delle materie prime nonche' sul processo di lavorazione dei  prodotti
finiti e intermedi, e'  favorito  l'uso  di  sistemi  informatici  di
tracciabilita' del riso  posto  in  vendita  o  comunque  immesso  al
consumo nel territorio nazionale. 
  2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici  unici
e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i
dati fiscali del produttore, dell'ente  certificatore  della  filiera
del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema
dei  predetti  codici,  nonche'  l'elencazione  di   ogni   fase   di
lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su rete  mobile
e per le applicazioni per smartphone e tablet.