Art. 32 Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «propri documenti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,»; b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 40. Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. 2. (abrogato) 3. - 4. (abrogati).»