Art. 32 
 
 
  Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario 
 
  1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo
30  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui  al
comma  1  sono   disciplinati   con   accordo   tra   il   Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario
e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18. 
  3. Per le  finalita'  del  presente  articolo,  l'Unita'  Operativa
Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n.  90  opera  fino  alla  completa  esecuzione  dei  contratti
pubblici relativi agli interventi previsti  nell'accordo  di  cui  al
comma 2 e comunque non oltre  il  termine  previsto  all'articolo  1,
comma 4. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.