Articolo 32 Revisione dei conti 1. Gli stati finanziari annuali del tribunale sono esaminati da revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario rinviati dal comitato del bilancio. 2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del bilancio sia conforme a criteri di regolarita' e legittimita' e che l'amministrazione finanziaria del tribunale sia stata condotta secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria. Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione contenente un parere di revisione contabile firmato. 3. Il praesidium sottopone al comitato del bilancio gli stati finanziari annuali del tribunale e la dichiarazione annuale di esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario precedente, unitamente alla relazione dei revisori. 4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione dei revisori e da' scarico al praesidium in relazione all'esecuzione del bilancio.