(Accordo-art. 32)
 
                             Articolo 32 
 
                      Competenza del tribunale 
 
  1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a: 
 
  a) azioni per violazione o minaccia di  violazione  di  brevetti  e
certificati  protettivi  complementari  e   relativi   controricorsi,
comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; 
 
  b)  azioni  di  accertamento  di  non  violazione  di  brevetti   e
certificati protettivi complementari; 
 
  c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; 
 
  d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di  nullita'  dei
certificati protettivi complementari; 
 
  e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di  accertamento
di nullita' dei certificati protettivi complementari; 
 
  f) azioni per il risarcimento di danni o per  indennizzi  derivanti
dalla protezione provvisoria conferita da  una  domanda  di  brevetto
europeo pubblicata; 
 
  g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la
concessione del  brevetto  o  al  diritto  basato  sull'utilizzazione
precedente dell'invenzione; 
 
  h) azioni di compensazione per licenze sulla base  dell'articolo  8
del regolamento (UE) n. 1257/2012; e 
 
  i) azioni concernenti  decisioni  prese  dall'Ufficio  europeo  dei
brevetti nello svolgimento dei compiti  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento (UE) n. 1257/2012. 
 
  2.  Gli  organi  giurisdizionali  nazionali  degli   Stati   membri
contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative  ai
brevetti e ai certificati protettivi complementari che non  rientrano
nella competenza esclusiva del tribunale.